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Sentenza — n. 17854/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17854/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17854/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANDREA LO PRESTI, il qualeha chiesto dichiarare l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16 febbraio 2026, rigettava l’istanzadi riesame proposta nell’interesse di Giuseppe Privitera, indagato per il reato ditentata truffa aggravata, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani che avevaapplicato allo stesso la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza;avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diPrivitera, eccependo:1.1. violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., 61 n.5 e 640 comma 3 cod.pen.: si era ritenuta sussistente l’aggravante della minorata difesa per la sola etàdella persona offesa, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte;1.2 violazione degli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., mancanza ed illogicitàdella motivazione: non era stato spiegato da quali elementi si era ritenuto che vifosse una organizzazione con più complici, visto che la querelante aveva percepitoche vi fossero diversi interlocutori per i ruoli con i quali si qualificavano al telefono,ma ciò non era sufficiente per ritenere esistente una associazione, visto che potevaessere Privitera a camuffare la voce durante le diverse telefonate; le misureinvocate dalla difesa per esigenze lavorative erano state negate solo conriferimento alla gravità del crimine, senza alcun tipo di valutazione sulle esigenzecautelari; inoltre, il Tribunale aveva aggiunto che le esigenze cautelarisussistevano per la precedente condanna per rapina e ricettazione, che però eraestinta ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,, con conseguente cessazione di ogni effettopenale della condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

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art. 280 cod. proc. pen, art. 167 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17854/2026 — snpen · Corte di Cassazione: ANDREA LO PRESTI, il qualeha chiesto dichiarare l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16 febbraio 2026, rigettava l’istanzadi riesame proposta nell’interesse di Giuseppe Privitera, indagato per il reato ditentata truffa aggravata, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani che avevaapplicato allo stesso la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza;avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diPrivitera, eccependo:1.1. violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., 61 n.5 e 640 comma 3 cod.pen.: si era ritenuta sussistente l’aggravante della minorata difesa per la sola etàdella persona offesa, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte;1.2 violazione degli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., mancanza ed illogicitàdella motivazione: non era stato spiegato da quali elementi si era ritenuto che vifosse una organizzazione con più complici, visto che la querelante aveva percepitoche vi fossero diversi interlocutori per i ruoli con i quali si qualificavano al telefono,ma ciò non era sufficiente per ritenere esistente una associazione, visto che potevaessere Privitera a camuffare la voce durante le diverse telefonate; le misureinvocate dalla difesa per esigenze lavorative erano state negate solo conriferimento alla gravità del crimine, senza alcun tipo di valutazione sulle esigenzecautelari; inoltre, il Tribunale aveva aggiunto che le esigenze cautelarisussistevano per la precedente condanna per rapina e ricettazione, che però eraestinta ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,, con conseguente cessazione di ogni effettopenale della condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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infrazione privilegiata perseguimento penale per truffa reato di poca entità gravi addebiti penali reati contro la sfera personale riservata difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 280 cod. proc. pen
violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., 61 n.5 e 640 comma 3 cod.pen.: si era ritenuta sussistente l’aggravante della minorata difesa per la sola etàdella persona offesa, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte;1.2 violazione degli artt.
art. 167 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento.
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Testo completo

E di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANDREA LO PRESTI, il qualeha chiesto dichiarare l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16 febbraio 2026, rigettava l’istanzadi riesame proposta nell’interesse di Giuseppe Privitera, indagato per il reato ditentata truffa aggravata, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani che avevaapplicato allo stesso la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza;avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diPrivitera, eccependo:1.1. violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., 61 n.5 e 640 comma 3 cod.pen.: si era ritenuta sussistente l’aggravante della minorata difesa per la sola etàdella persona offesa, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte;1.2 violazione degli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., mancanza ed illogicitàdella motivazione: non era stato spiegato da quali elementi si era ritenuto che vifosse una organizzazione con più complici, visto che la querelante aveva percepitoche vi fossero diversi interlocutori per i ruoli con i quali si qualificavano al telefono,ma ciò non era sufficiente per ritenere esistente una associazione, visto che potevaessere Privitera a camuffare la voce durante le diverse telefonate; le misureinvocate dalla difesa per esigenze lavorative erano state negate solo conriferimento alla gravità del crimine, senza alcun tipo di valutazione sulle esigenzecautelari; inoltre, il Tribunale aveva aggiunto che le esigenze cautelarisussistevano per la precedente condanna per rapina e ricettazione, che però eraestinta ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,, con conseguente cessazione di ogni effettopenale della condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1. Si deve rilevare, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., il Tribunale ha ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa nonsolo in ragione dell’età della vittima, ma anche perché l’azione si era sviluppatanella privata dimora della stessa, in cui la donna si trovava sola (e quindi le suecapacità reattive erano affievolite), con motivazione di merito sulla quale non èammesso sindacato nella presente sede.1.2 Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale è contenutaa pag.5 dell’ordinanza impugnata, nella quale sono stati evidenziati il disvalore ele modalità di esecuzione della condotta e che la misura, blandamente afflittiva,era necessaria per monitorare gli spostamenti dell’indagato, senza che potesseavere rilievo l’attività di venditore ambulante dello stesso.Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e della sussistenza delle esigenze cautelari, il controllo di legittimitàè limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verificadell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Coscioni Angelo Caputo