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Ordinanza — n. 17822/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17822/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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etto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’imputatoudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni AriolliRicorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Fiorini Leonardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stataconfermata la sentenza del Tribunale di Frosinone del 14 febbraio 2025 che ha condannatoil ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, oltre allestatuizioni in favore della parte civile F.lli D’Urbano s.n.c.2. Il ricorrente deduce: insufficienza di prove; insussistenza del fatto e prescrizione delreato.3.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17822/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Fiorini Leonardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stataconfermata la sentenza del Tribunale di Frosinone del 14 febbraio 2025 che ha condannatoil ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, oltre allestatuizioni in favore della parte civile F.lli D’Urbano s.n.c.2. Il ricorrente deduce: insufficienza di prove; insussistenza del fatto e prescrizione delreato.3.

Parole chiave

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indigenza finanziaria irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi indebito sostegno finanziario sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostodall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 cod. proc. pen.4.
art. 606 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.
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Testo completo

etto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’imputatoudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni AriolliRicorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Fiorini Leonardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stataconfermata la sentenza del Tribunale di Frosinone del 14 febbraio 2025 che ha condannatoil ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, oltre allestatuizioni in favore della parte civile F.lli D’Urbano s.n.c.2. Il ricorrente deduce: insufficienza di prove; insussistenza del fatto e prescrizione delreato.3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostodall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 cod. proc. pen.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI MARCO MARIA ALMA