Italian Court partially allows appeal annulling excessive fine for one defendant while dismissing other claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation partially annulled the appellate court's judgment against Raffaela Piemontese due to an excessive fine exceeding statutory limits. While the court upheld the conviction and rejected the defense's arguments regarding the base sentence and aggravating circumstances for both defendants, it found the monetary penalty for Piemontese illegal under Article 640 of the Penal Code. Consequently, the case was remitted for a new sentencing determination regarding the fine, with the other appeal claims declared inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, comma 2 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must annul a criminal sentence if the pecuniary penalty exceeds the statutory maximum, even if the custodial sentence is within limits, requiring a specific remand for recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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1954avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Milano,udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta,ha concluso per l’annullamento senza della sentenza impugnatalimitatamente all’aggravante della minorata difesa e con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Milano con riguardo alla verifica della sussistenza degliRITENUTO IN FATTO1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna di Raffaele Pirozzi èRaffaella Piemontese per i reati agli stessi ascritti (numerose truffe onlineaggravate dall’abuso della minorata difesa e relativi reati satellite); venivaconfermato anche il trattamento sanzionatorio definito dal Tribunale.Il primo Giudice (a) con riguardo a Raffaele Pirozzi, ritenuto più grave ilreato contestato al capo O) determinava la pena base in anni tre di reclusione edeuro 1000 di multa, pena che aumentava, a titolo di continuazione per le residueimpugnazioni, di un anno e nove mesi di reclusione ed euro 2000 di multa eriduceva per il rito alla pena finale di anni tre, mesi due di reclusione ed euro2000 di multa; con riguardo a Raffaela Piemontese determinava la pena base inrelazione al capo O) in anni due di reclusione ed euro 2000 di multa, cheaumentava di un anno di reclusione ed euro 1000 di multa a titolo dicontinuazione per le residue impugnazioni e riduceva per il rito giungendo allapena finale di anni due, mesi due, di reclusione ed euro 2000 di multa2.
Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di RaffaelePirozzi e Raffaela Piemontese che deduceva:2.1.violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla definizione del trattamento sanzionatorio: con riguardo ed entrambi gliimputati sarebbe stata legittimamente riconosciuta la aggravante dell'abuso dellaminorata difesa; con riguardo al Pirozzi veniva contestata la definizione dellapena base ritenuta eccessiva rispetto alla gravità della condotta, mentre, conriguardo alla Piemontese, la multa inflitta sarebbe “illegale” in quanto era stataquantificata in 2.000 euro laddove la cornice edittale prevista dall’art. 640,comma 2, cod. pen. per la pena pecuniaria andava da 51 a 1.549 euro.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse del Pirozzi e della Piemontese è fondato,con esclusivo riferimento alla posizione della Piemontese, nei termini che diseguito si specificheranno.1.1.In via preliminare il Collegio rileva che ai ricorrenti è stata contestata latruffa aggravata dall'avere abusato di circostanze tali da ostacolare la privatadifesa e non - come erroneamente ritenuto dalla Procura generale - dall’avereagito con strumenti informatici.Il riconoscimento dell'aggravante ora prevista dall’art. 640, comma 3 cod.pen. avvenuta sin dal primo grado di giudizio e confermato in grado d'appelloconsente di ritenere la procedibilità ex officio delle truffe contestate.1.2.
Con riferimento alle censure rivolte nei confronti della sussistenza di talecircostanza il Collegio rileva che le stesse non sono consentite in quanto sonostate proposte tardivamente solo con il ricorso per Cassazione con inemendabilefrattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 del codice dirito.1.3. Con riferimento alle doglianze relative al trattamento sanzionatorioproposte nell'interesse della Pirozzi il Collegio riafferma che graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente chedia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01;
Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del19/03/2008 - dep. 2008, Gasparri, Rv. 239754). La determinazione in concretodella pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non diun giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo dellamotivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersicompiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivid'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e ilmassimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.
Ciò dimostra,infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gliaspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalaticon i motivi d'appello.In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di merito ha ritenutoche non vi fossero motivi per rideterminare la pena già inflitta dal primo giudicetenuto conto che la quantificazione della stessa appariva congrua (pag. 20 dellasentenza impugnata).1.4.Con riferimento alla Raffaela Piemontese le doglianze in ordineall’illegalità della pena pecuniaria sono fondate.Invero la pena base della sanzione irrogata alla Piemontese era di anni due direclusione ed euro 2000 di multa, laddove l’art. 640, comma 2, cod. pen.prevede una forbice edittale che va da 309 a 1549 euro.Pertanto, con esclusivo riferimento alla determinazione della penapecuniaria inflitta a Raffaela Piemontese la sentenza deve essere annullata conrinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.2.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diPiemontese Raffaela limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Il ricorso della Piemontese nel resto è inammissibile. Deve essere tuttaviadichiarata la irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità essendol’annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.Il ricorso di Pirozzi Raffaele è inammissibile e lo stesso deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di Piemontese Raffaelalimitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nelresto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiarainammissibile il ricorso di Pirozzi Raffaele, che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra Recchione Sergio Beltrani