Italian court dismisses appeal against plea bargain as inadmissible due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court correctly applied the plea bargain procedure. The appellant argued the trial judgment lacked specific reasoning regarding the absence of exemption grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that since the plea bargain implies a waiver of evidentiary rights, the lower court's implicit statement that no exemption conditions existed was sufficient, and the appeal raised inadmissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, a negative judgment on exemption grounds requires specific motivation only if concrete elements emerge from the record; otherwise, an implicit statement suffices.
Parole chiave
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GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;RITENUTO IN FATTOMichel Piramide ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti,in ordine ai reati di rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali e porto in luogopubblico di strumenti atti ad offendere, ritenuti in continuazione tra loro, ed a sostegno delricorso deduce l’omessa motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimentoall’insussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelliconsentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza:
èprincipio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che ilgiudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti odalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione dicause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, unamotivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta laverifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.” (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso dispecie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendoespressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.Del resto, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in unascelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusamediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova,l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi diimpugnazione, i termini fattuali dell'imputazione (Sez.
U, sent. n. 20 del 27/10/1999, dep.03/12/1999, Rv. 214637).La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dellasomma, che si reputa equa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a titolo disanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO IMPERIALI GIOVANNA VERGA