Italian court partially allows appeal against criminal liability for illegal residence and illegal occupation of property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione annulled the lower court's judgment regarding the defendant's criminal liability for illegal occupation of property while dismissing the appeal on illegal residence. The defendant argued he lacked knowledge that his co-occupant, who held the keys, was illegally residing there. The court found the lower court failed to address this specific defense regarding subjective intent, necessitating a new trial on that point, but rejected the claim that his lack of a current permit was irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10bis d. lgs. n. 286/1998; Art. 633 cod. pen.; Art. 639 bis cod. pen.: A criminal conviction for illegal occupation requires the court to explicitly address defenses regarding the defendant's subjective awareness of the illegality of the co-occupant's presence; failure to do so warrants annulment of that specific charge.
Parole chiave
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MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di occupazione abusiva diimmobile, con rinvio alla Corte di appello di MilanoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio dipenale responsabilità espresso nei confronti di Rihai Mohameddal Tribunale di Como consentenza del 27/3/2024 in ordine ai reati di cui agli artt. 10bis d. lgs. n. 286/1998 e 633 cod.pen. in relazione all’art. 639 bis cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta digiustizia2.
Il Rihai ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale affidandolo a due motivi di impugnazione:2.1. Con il primo motivo ha dedotto in vizio di motivazione in ordine al delitto dicui all’art. 10bis d. lgs. n. 286/1998 per non essere stato adeguatamente considerato dallaCorte territoriale che il ricorrente aveva avanzato richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno, negato solo per l’incompletezza della documentazione posta a sostegno dellarichiesta.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordineall’elemento soggettivo del delitto di occupazione abusiva di immobile, con riferimento allaprospettazione difensiva secondo cui il ricorrente non poteva sospettare che l’immobile nonfosse occupato legittimamente dal connazionale Tlili Oualid, rinvenuto dalla P.G.nell’abitazione di cui si tratta, in quanto questo aveva le chiavi dell’appartamento.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è parzialmente fondato, in quanto la Corte territoriale ha del tutto omessodi esaminare le censure rivolte dal ricorrente con l’atto di appello al giudizio di penaleresponsabilità espresso nei suoi confronti in relazione al reato di cui al capo 4). E’ inveceinammissibile il primo motivo di ricorso.2. La censura difensiva relativa al riconoscimento della penale responsabilità del Rihaiper il reato di cui all’art. 10bis d. lgs. n. 286/1998, per aver fatto ingresso ed essersitrattenuto sul territorio nazionale nel difetto di permesso di soggiorno, invero, èmanifestamente infondata, oltre che aspecifica, non essendosi confrontato il ricorrente con leargomentazioni della Corte territoriale, laddove questa ha evidenziato che nulla consente diritenere che il ricorrente sia mai stato nella disponibilità di un valido permesso di soggiorno,Rihai aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, elemento di per séinidoneo a dimostrare la sussistenza del permesso un anno prima di tale domanda, indifformità da quanto accertato dalla P.G. al momento del fatto.
Peraltro, la sentenzaimpugnata ha anche evidenziato che la stessa difesa aveva prodotto solo un preavviso deldecreto di diniego del richiesto rinnovo per incompletezza della documentazione presentata,circostanza non illogicamente ritenuta di per sé, comunque, inidonea a documentarel’esistenza di pregresso permesso di soggiorno.3. Deve ritenersi, invece, fondato il motivo di ricorso volta a contestare l’assenza dimotivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure con le quali nell’atto di appelloera stata dedotta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di occupazione abusivadi immobile, avendo prospettato la difesa che il ricorrente occupava l’immobile di cui si trattaunitamente al connazionale Tlili Oualid, in passato legittimo conduttore del bene, e che nonpoteva sospettare che Tlili, che disponeva delle chiavi dell’appartamento, non fosseoccupasse il bene legittimamente.La Corte territoriale ha come ritenuto “pacifica” la responsabilità del ricorrente e dei duecoimputati, sulla base del mero rilievo che questi “sono stati rinvenuti all’interno della casa diproprietà di Centonze con i propri beni e dunque hanno invaso l’immobile al fine dioccuparlo”, in tal modo omettendo, però, di argomentare in alcun modo sul motivo di appelloprospettato dalla difesa del Rihai in ordine alla dedotta mancanza di consapevolezza, daparte di questo, dell’illecita occupazione da parte del coimputato, in passato titolare dicontratto di locazione del bene.4.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al capo 4), con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 4) con rinvio per nuovo giudiziosu detto capo ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO IMPERIALI GIOVANNA VERGA