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Sentenza — n. 17723/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17723/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17723/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osto da: ESSOUSI AHMED nato il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, giudicando su appello proposto, ex art. 310, cod. proc. pen., nell'interesse di interesse di Ahmed Essousi, ha confermato il provvedimento con cui la Corte d'appello rigettava l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, con quella di presentazione alla p.g.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 282 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17723/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Alcuna contraddizione è dato cogliere tra la decisione gravata e quanto ritenuto dalla Corte d'appello nel disporre l'aggravamento dell'originaria misura cautelare, avente a oggetto l'obbligo di cui all'art. 282 cod. proc. pen.. Come chiarito dal Tribunale, infatti, a seguito di reiterate violazione degli obblighi di presentazione alla p.g. e della denuncia per tentata rapina e resistenza a p.u., la Corte d'appello riteneva fondatamente che la misura in esecuzione non fosse più adeguata a 1contenere le spinte antisociali del ricorrente e a scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa.

Parole chiave

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tentata rapina commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento per truffa scippo permesso di promuovere un procedimento penale delitto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Ahmed Essousi, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 282 cod. proc. pen
Alcuna contraddizione è dato cogliere tra la decisione gravata e quanto ritenuto dalla Corte d'appello nel disporre l'aggravamento dell'originaria misura cautelare, avente a oggetto l'obbligo di cui all'art. 282 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
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Testo completo

osto da: ESSOUSI AHMED nato il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, giudicando su appello proposto, ex art. 310, cod. proc. pen., nell'interesse di interesse di Ahmed Essousi, ha confermato il provvedimento con cui la Corte d'appello rigettava l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai delitti di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, con quella di presentazione alla p.g.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Ahmed Essousi, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di contraddizione tra quanto ritenuto in sede di giudizio di merito e quato affermato dal giudice dell'appello cautelare. La valutazione di "assoluta incapacità di auto-custodia" è stata espressa dal Tribunale senza alcuna considerazione del giudizio di "offensività contenuta", espresso dalla Corte d'appello in relazione al delitto di tentata rapina, e della condotta di desistenza dell'imputato (intanto condannato per i reati ascritti). 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento (del "fatto", secondo il ricorso), in relazione all'art. 275 del codice di rito.

Travisando la comunicazione di notizia di reato del 5 novembre 2024, il Collegio del riesame ha fondato l'aggravamento della misura riferendosi alla tentata rapina, anziché al diverso delitto di tentato furto, avente a oggetto merce di esiguo valore.

3. È pervenuta requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Alcuna contraddizione è dato cogliere tra la decisione gravata e quanto ritenuto dalla Corte d'appello nel disporre l'aggravamento dell'originaria misura cautelare, avente a oggetto l'obbligo di cui all'art. 282 cod. proc. pen.. Come chiarito dal Tribunale, infatti, a seguito di reiterate violazione degli obblighi di presentazione alla p.g. e della denuncia per tentata rapina e resistenza a p.u., la Corte d'appello riteneva fondatamente che la misura in esecuzione non fosse più adeguata a 1contenere le spinte antisociali del ricorrente e a scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa.

La censura è, pertanto, del tutto inconferente, là dove rimarca il giudizio di "offensività contenuta", formulato dalla Corte d'appello: come il ricorrente stesso osserva, detto profilo era valorizzato per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dunque, per un giudizio di natura affatto diversa rispetto alla natura e all'oggetto del giudizio cautelare. Né è irrilevante, nel contesto della motivazione, quanto osservato circa la misura di prevenzione personale, disposta con riferimento alle condotte afferenti al procedimento de quo, ciò che vieppiù rafforza l'effetto di convergenza delle decisioni del giudice cautelare e della Corte d'appello.

Non sussistendo alcun contrasto tra le due decisioni, consegue la radicale infondatezza della censura, posta a base del primo motivo. Non resta, quindi, che ribadire il principio secondo cui, «in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito (giudice che procede e, in caso di impugnazione, tribunale dell'appello) e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità» (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 - 01).

3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico, eludendo, la difesa, il confronto con la motivazione. Come già illustrato retro, sub 2, la motivazione del gravato provvedimento ha fornito un'esaustiva prospettazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d'appello, prima, e il giudice cautelare dell'appello, poi, a ritenere aggravato il quadro cautelare. Con la conseguenza che il fatto di minima entità, asseritamente oggetto di travisamento, cui si riferisce il ricorrente, oltre a essere genericamente esposto, non dispiega alcuna decisività e si mostra non idoneo a contrastare la tenuta del complessivo ordito motivazionale del provvedimento avversato (cfr. (Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, P.m. in proc.

Ruggiero e altri, Rv. 234344 - 01, per il principio secondo cui «la disposizione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla I. n. 46 del 2006 con la previsione che per la deduzione dei vizi della motivazione può farsi riferimento, quale termine di comparazione, anche ad atti del processo a contenuto probatorio, trova applicazione nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rilevante un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per l'utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme patologiche accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica»).

24. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Bifulco Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCRLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 MAG. 2026 IL IL FUNZIONARIO OTUDI IL FUNZIONARIO G Claudia P'anelli 3