Sentenza — n. 17722/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto a TORRE ANNUNZIATA il 08/03/2000 avverso la sentenza del 01/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen. e ss, a Luigi Limelli, imputato di concorso nel reato di rapina pluriaggravata, la pena di anni quattro di reclusione, ordinando la confisca delle cose pertinenti al reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17722/2026 — snpen · Corte di Cassazione: I primi due motivi e i motivi quarto e quinto - relativi, tutti, alla dosimetria della pena e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili, alla luce dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). Le censure dedotte, del tutto eccentriche rispetto alle ipotesi di legge indicate nella citata disposizione di legge processuale, sono, pertanto, indeducibili in tal sede, avendo il Tribunale applicato la pena nella misura e negli esatti termini indicati dalle parti.
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to a TORRE ANNUNZIATA il 08/03/2000 avverso la sentenza del 01/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen. e ss, a Luigi Limelli, imputato di concorso nel reato di rapina pluriaggravata, la pena di anni quattro di reclusione, ordinando la confisca delle cose pertinenti al reato.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi, e con i motivi quarto e quinto, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e alla dosimetria della pena, determinata senza alcuna concreta valutazione delle condizioni personali dell'imputato. 2.2 Col terzo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 240 cod. pen., non avendo il giudice chiarito il nesso di pertinenzialità tra la res oggetto di confisca e reato, né la natura - facoltativa ovvero obbligatoria - della disposta confisca.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
2. I primi due motivi e i motivi quarto e quinto - relativi, tutti, alla dosimetria della pena e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili, alla luce dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). Le censure dedotte, del tutto eccentriche rispetto alle ipotesi di legge indicate nella citata disposizione di legge processuale, sono, pertanto, indeducibili in tal sede, avendo il Tribunale applicato la pena nella misura e negli esatti termini indicati dalle parti.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. Il gravato provvedimento fa riferimento alle fascette in sequestro come «a cose pertinenti al reato» e, ciò, dopo aver illustrato la dinamica dell'azione delittuosa. Sicché è 1agevole comprendere, dal testo della decisione, come i beni oggetto di confisca siano serviti a immobilizzare le vittime durante la rapina. In disparte le implicite e ovvie ragioni, desumibili dalla motivazione, circa il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto e le cose di cui è stata ordinata la confisca, si osserva che il ricorrente non illustra quale sia il suo concreto interesse a impugnare la disposta confisca e quali siano le specifiche ragioni in base alle quali egli contesta il detto nesso.
Dal che deriva l'inammissibilità della censura, data la carenza di specificità del suo contenuto, oltre che la manifesta contrarietà della doglianza rispetto ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, relativi alla necessità che il ricorrente contesti specificamente e con congrue argomentazioni, nel giudizio di merito ovvero nel ricorso per cassazione, il nesso di pertinenzialità tra il reato e il bene sottoposto a confisca (arg. a contrario da Sez. 6, n. 9930 del 13/02/2014, Scivoli, Rv. 261533 - 01: «anche dopo la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene»).
4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
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