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Sentenza — n. 17721/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of specific confiscation arguments in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had explicitly waived the specific ground regarding confiscation in the second-instance appeal. Although the appellant argued that the appellate court should have applied solidarity principles to confiscation, the court noted this argument was part of a withdrawn appeal reason. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: In appeals based on a settlement agreement, cassation grounds regarding waived second-instance arguments are inadmissible, and the court is bound by the scope of the original appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waiver of appeal grounds confiscation solidarity principles second instance settlement procedural waiver rules confisca di valori patrimoniali confisca dei beni ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte d'appello di Brescia, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha condannato Isabella Sirani alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa per il concorso nel reato di riciclaggio, di cui all'art.
Art. 648 bis cod. pen.
pen., ha condannato Isabella Sirani alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa per il concorso nel reato di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis, primo e secondo comma cod.
Art. 648 quater cod. pen.
pen., ha condannato Isabella Sirani alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa per il concorso nel reato di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis, primo e secondo comma cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 2ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte d'appello di Brescia, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha condannato Isabella Sirani alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa per il concorso nel reato di riciclaggio, di cui all'art.
art. 648 quater cod. pen
pen.; ha inoltre ridotto l'importo della confisca, disposta ex art. 648 quater cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 240 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009
Ribadito il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

osto da: SIRANI ISABELLA natA a CALCINATE il 26/04/1975 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, il quale, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. rRITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte d'appello di Brescia, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha condannato Isabella Sirani alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa per il concorso nel reato di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis, primo e secondo comma cod. pen.; ha inoltre ridotto l'importo della confisca, disposta ex art. 648 quater cod. pen. nei confronti di Isabella Sirani e di tutti gli imputati in solido tra loro, sino alla concorrenza di 5.565.351 euro, ovvero, in caso di impossibilità, della confisca di beni nella disponibilità degli imputati per un valore concorrente.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 240 cod. pen., per avere la Corte d'appello adottato il criterio solidaristico, anziché commisurare la disposta confisca al grado di partecipazione di ciascun concorrente nel reato ascritto, come richiesto dalla difesa nel motivo dodicesimo di appello, in cui venivano citati i criteri ermeneutici posti da questa Corte, che sarebbero poi stati confermati da Sez.

U Massini del 2025. Benché l'accordo assunto dalle parti ex art. 599 bis non includesse anche il dodicesimo motivo, è pur vero che i motivi di appello non rinunciati, vale a dire il terzo e il decimo, attenevano propria alla riduzione della confisca, oltre che alla riduzione della pena. Secondo la difesa, la rinuncia al dodicesimo motivo non faceva venir meno l'obbligo della Corte territoriale di disporre la confisca secondo il grado di colpevolezza di ciascuno degli imputati, decisione tanto più agevole nel caso di specie, in quanto nel capo d'imputazione le condotte di riciclaggio attribuibili ai singoli imputati sono esattamente descritte.

3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

12. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ribadito il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919 - 01), si osserva che l'imputata rinunciava ai motivi di impugnazione, fatta eccezione per quelli di cui ai numeri 3 e 10 dell'atto di appello, come emerge nitidamente dal testo della sentenza impugnata, nonché dal motivo in scrutinio stesso.

Detto motivo terzo, in particolare, non conteneva alcun esplicito cenno alla richiesta di riformare la sentenza appellata nella parte in cui disponeva la confisca del prodotto del reato -diretta o per equivalente- solidalmente a carico degli imputati. Tale richiesta formava oggetto, invece, del dodicesimo motivo d'appello, in cui si riteneva erroneamente individuato dal giudice di primo grado l'importo della confisca diretta e si lamentava, altresì, come il giudice non avesse commisurato la confisca al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto.

Il motivo dodicesimo veniva espressamente rinunciato dalla ricorrente. Non può convenirsi, dunque, con la tesi difensiva, palesemente infondata, secondo cui i motivi di appello non rinunciati, vale a dire il terzo e il decimo, attenendo proprio alla riduzione della confisca, implicavano il dovere, da parte del giudice dell'appello, di applicare i principi giurisprudenziali evidenziati soltanto nell'odierno ricorso, e che sarebbero stati poi puntualizzati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01, in tema di esclusione di forme di solidarietà passiva nell'ambito della confisca.

Tanto precisato, non resta che ribadire il consolidato principio, secondo cui, «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»:

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 2ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

P.Q.MDEPOSITATO IN CANCRLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 18 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO5iLUDRIARIO IL FUNZIONARI GIU i ARTOClaudi Piane. 3