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Ordinanza — n. 17650/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17650/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible via a de plano order without hearing the parties. The appellant challenged a prison sentence and fine, arguing errors in legal qualification and factual reasoning regarding resistance, receipt, and aggravated damage. The court ruled that since the 2017 reform, appeals against sentencing judgments can only address specific grounds like the expression of will or legal qualification, excluding general defects in reasoning or factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they merely propose alternative readings of facts or general defects in reasoning, as only specific statutory grounds are permitted.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano order sentencing judgment Art. 448 CPP legal qualification motivo insorto dopo la fuga guida nonostante revoca della patente persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc.pen
Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen.
art. 129 cod. pen
in relazione all’art. 129 cod. pen.
artt. 110 cod. pen
edagli artt. 110 cod. pen., 337 cod.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione all’art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovocomma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo diricorso per cassazione.4.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Paoloni
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020, Pierri
272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020, Pierri,Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

nale di Gelavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;procedimento trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. a Salvatore Falsaperla la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro1600,00 di multa per delitti di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanzestupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamentoaggravato.2. Con tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione, ilricorrente deduce la violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett.

c) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. pen. edagli artt. 110 cod. pen., 337 cod. pen., 648 cod. pen. e 635 cod. pen.Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge e il vizio dimotivazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato alcapo 2, non emergendo dagli atti elementi idonei a dimostrare il concorso moraleo materiale del ricorrente nella condotta di fuga realizzata dal conducentedell’autovettura.Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge e il vizio dimotivazione in relazione al reato di ricettazione contestato al capo 3, ritenutoinsussistente sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.Con il terzo motivo si contesta la sussistenza del concorso nel reato didanneggiamento aggravato del veicolo di servizio delle forze dell’ordine di cui alcapo 4, assumendo che il fatto sia avvenuto esclusivamente a causa delle manovredi guida del correo e in modo del tutto imprevedibile per il passeggero.3.

Il ricorso è inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avversola sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e ladecisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della penao della misura di sicurezza. Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto,chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dalnovero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazionesull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovocomma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo diricorso per cassazione.4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggetto propriol'affermazione di responsabilità dell'imputato, proponendo una lettura alternativadi dati di fatto rispetto a quelli correttamente valutati dal giudice delpatteggiamento in ordine all'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 8912 del20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389 - 01;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020, Pierri,Rv. 278337 - 01).5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA CARDAMONE ANNA MARIA DE SANTIS