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Ordinanza — n. 17649/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to late withdrawal; defendant waived appeal but still fined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17649/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney withdrew the case late without providing reasons. Although the defendant waived the challenge, the court ruled that this tardiness precluded exemption from procedural costs and a €3,000 fine. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay both legal expenses and the monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A late withdrawal of a cassation appeal without justification renders the appeal inadmissible, subjecting the appellant to full procedural costs and a pecuniary fine.

Parole chiave

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late withdrawal appeal inadmissibility cassation procedural costs pecuniary fine tardiness defense tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen.Con ulteriore atto, pervenuto il 9 aprile 2026, il difensore dell’imputato ha rinunciatoall’impugnazione, allegando procura speciale in tal senso.3.
Art. 366 c.p.p.
art. 133 cod. pen
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen.Con ulteriore atto, pervenuto il 9 aprile 2026, il difensore dell’imputato ha rinunciatoall’impugnazione, allegando procura speciale in tal senso.3.
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Testo completo

P. del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari di Milanoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da Martin Alex in accordo con ilPubblico Ministero per il reato di rapina aggravata.2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen.Con ulteriore atto, pervenuto il 9 aprile 2026, il difensore dell’imputato ha rinunciatoall’impugnazione, allegando procura speciale in tal senso.3.

La rinuncia al ricorso è causa di inammissibilità dello stesso.Data la tardività della comunicazione, in assenza di allegazioni al riguardo, non visono ragioni per esentare l’imputato dal pagamento, oltre che delle spese delprocedimento, anche della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende cheviene equitativamente determinata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente