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Sentenza — n. 17647/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of apparent motivation regarding acquittal for minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17647/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Substituting Public Prosecutor inadmissible due to manifest unfoundedness. The prosecutor argued the lower court's acquittal for a minor theft lacked sufficient factual reasoning regarding the phone's prolonged availability. The court held that the trial judge need not analyze every detail and that the existing reasoning logically addressed the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e cod. proc. pen.; The apparent motivation defect exists only in extreme cases where the reasoning fails to logically connect facts to the decision, and the court cannot substitute its own evaluation for that of the lower tribunal.

Parole chiave

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apparent motivation defect manifest illogicality acquittal for minor offense procedural preclusion substituting public prosecutor appeal uso del telefono cellulare alla guida deduzione in funzione della durata del possesso durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e cod. proc. pen.
Ha presentato ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso laCorte di appello di Palermo, lamentando mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione (art. 606, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993
Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994
196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o modulia stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/Caldaras, Rv.
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005,Costa, Rv.
Sez. 3, n. 20843 del 28/04/2011
Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012
250482-01) o di ricorsoa clausole di stile (Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, PM c/Piscopo, Rv.
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
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Testo completo

LOREDANA nata a ERICE il 28/10/1990avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE DI TRAPANI.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Trapani ha assolto LoredanaRenda dal reato a lei ascritto (ricettazione di un telefonino) per essere il fatto nonpunibile per la sua particolare tenuità.2. Ha presentato ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso laCorte di appello di Palermo, lamentando mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione (art. 606, lett. e. cod. proc. pen.) in quanto priva, si sostiene, di qualsiasiverificabile e appropriato riferimento alle concrete componenti oggettive e soggettivedel fatto, idonee ad evidenziarne la particolare tenuità, a fronte della accertata,prolungata disponibilità del telefonino da parte dell’imputata, circostanza che connota ilfatto come esulante dal perimetro della tenuità, per il valore dell’oggetto e del suo uso.In sostanza, si conclude, la sentenza risulta ai limiti dell’apparenza e comunquesfornita di un reale giudizio sui reali dati informativi disponibili.3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo addotto.Occorre preliminarmente evidenziare che non è ravvisabile nel caso concretol’apparenza motivazionale, che ricorre solamente in ipotesi estreme, o comunque assaigravi, di scollamento tra ‘giustificante’ e ‘giustificato’, cioè tra ciò che viene palesato eciò che sarebbe destinato a sorreggere l’apparato motivazionale. Ciò perché, in lineagenerale, il giudice, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamentetutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

In sostanza,per orientamento ermeneutico assai risalente, la motivazione apparente è solo quellache «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativianche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o modulia stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 4, n.520 del 18/02/1999, PM c/Reitano, Rv. 213486-01;

Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005,Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S, Rv. 250482-01) o di ricorsoa clausole di stile (Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, PM c/Piscopo, Rv. 254161 - 01) e,più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprioesame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privadei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).4.

Nemmeno vi è spazio per ritenere manifestamente illogica la motivazione fornitadal giudice per giustificare la propria decisione assolutoria.La categoria della manifesta illogicità identifica non il ragionamento carente o lapresenza di incongruenze, quanto lo ‘strappo’ radicale tra premesse e conclusionitrattene, cioè tra causa ed effetto, a segnalare la totale – e rilevabile ictu oculi – fratturatra l’argomento posto a base della decisione e la logica o le regole esperienziali comuni.Per contro, il Sostituto Procuratore generale nel proprio ricorso lamenta asseritecarenze motivazionali sollecitando una rielaborazione del fatto, operazione nonconsentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonchédi saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (trale altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Con riferimento al caso concreto la motivazione rassegnata dal Tribunale appareesente da profili di illogicità manifesta, avendo il giudice fatto corretta applicazione deiparametri normativi che qualificano la particolare tenuità del fatto, richiamando la scarsaintensità del dolo dell’agente, il minimo disvalore sociale della condotta e la mancanzadi particolari effetti dannosi alla stessa conseguenti.5. Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente