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Sentenza — n. 17642/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17642/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17642/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TE D'APPELLO DI BARI.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;udito il Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendol'inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l'Avv. MICHELE PASCULLI del Foro di Bari, che si riporta ai motividel ricorso ed insiste sull'accoglimento dello stesso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato l’imputato per il reato di rapina.2.

Regesto Legislator

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art. 512 cod. proc. pen, art. 606 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17642/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Gli argomenti addotti, lungi dallo sviluppare, a fronte di unadoppia conforme, una critica puntuale al discorso giustificativo della sentenza secondo iparametri dell’art. 606 cod.proc.pen., mirano alla rilettura delle emergenze processuali,operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata medianteun raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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diritti della difesa difesa penale rinvio del dibattimento ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 512 cod. proc. pen
pen., in relazione alle dichiarazioni della personaoffesa, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen..Infine, il terzo motivo, lamentando la violazione dell’art.
art. 606 cod.proc.pen
Presentando ricorso per cassazione, l’imputato articola tre motivi.Il primo motivo, incentrato sulla violazione della legge processuale (art. 606, lett.c, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce di quanto precede, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cuiconsegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

TE D'APPELLO DI BARI.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;udito il Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendol'inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l'Avv. MICHELE PASCULLI del Foro di Bari, che si riporta ai motividel ricorso ed insiste sull'accoglimento dello stesso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato l’imputato per il reato di rapina.2.

Presentando ricorso per cassazione, l’imputato articola tre motivi.Il primo motivo, incentrato sulla violazione della legge processuale (art. 606, lett.c, cod. proc. pen.), lamenta l’omesso esame, fin dal primo grado, di una istanza di rinvioinviata al Tribunale il 20 gennaio 2020 per l’udienza del 10 febbraio, ed il conseguentemancato rinvio dell’udienza, in violazione del diritto di assistenza e rappresentanzadell’imputato ex art. 178 lett. c, e 179, comma primo, cod. proc. pen..Il secondo motivo deduce (ex art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) la violazionedell’art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni della personaoffesa, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen..Infine, il terzo motivo, lamentando la violazione dell’art. 606, lett. b ed e, nonché192, comma 2, cod. proc. pen., contesta l’esito della valutazione del complessoprobatorio su cui si basa la affermazione di responsabilità dell’imputato.3.

Con riferimento al primo motivo, si evidenzia che risulta proposto per la primavolta in questa sede giacché nell’atto di appello venne solamente formulata una riservadi “ulteriori motivazioni – specie in relazione al diniego di rinvio”; la riserva non vennein seguito sciolta, dato che dalla lettura del verbale dell’udienza del 25 settembre 2025si apprende che la difesa si limitò a chiedere “l’assoluzione con la formula anchedubitativa”. Il secondo motivo non è consentito, perché non è stato formulato nel gradoprecedente sicché costituisce un novum inammissibile in Cassazione, per violazione dellacatena devolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degliartt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essererilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad unpunto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).Entrambi i motivi sono manifestamente infondati poiché l’esame degli atti(consentito dalla natura in procedendo delle questioni sollevate:

Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) dimostra quanto segue:- in relazione al primo motivo (mancata risposta all’istanza di rinvio), l’indicataistanza di rinvio non si rinviene né nel fascicolo, né allegata all’atto di appello ovvero,ora, al ricorso, con conseguente violazione dell’onere di autosufficienzadell’impugnazione (tra molte, Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796 -01; Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 – 01);- con riferimento al secondo profilo (acquisizione delle sommarie informazionitestimoniali rese dalla persona offesa), la stessa difesa ha prestato il consensoall’acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali della persona offesa(verbale udienza 1 luglio 2019, pg.

4) e della testimone Tencu (verbale udienza 10febbraio 2020, pg. 4). Pertanto, la tesi della acquisizione delle dichiarazioni in violazionedelle prescrizioni del codice, è, per tabulas, destituita di fondamento, essendo le stessestate acquisite sull’accordo delle parti.4. Ripetitivo (e quindi generico) e manifestamente infondato è, infine, anche il terzomotivo. Gli argomenti ivi esposti contestano la motivazione formulando critiche cheesulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, sollecitandoapprezzamenti di merito.

Gli argomenti addotti, lungi dallo sviluppare, a fronte di unadoppia conforme, una critica puntuale al discorso giustificativo della sentenza secondo iparametri dell’art. 606 cod.proc.pen., mirano alla rilettura delle emergenze processuali,operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata medianteun raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260)5. Alla luce di quanto precede, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cuiconsegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente