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Sentenza — n. 17641/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17641/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17641/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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/1994avverso la sentenza del 22/12/2025 del G.I.P. del TRIBUNALE di PALERMO;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da Francesco Bernardini e SalvatoreD’Arpa in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, ricettazione e porto d’armi.2.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 628 cod. pen, art. 587 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17641/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del TRIBUNALE di PALERMO;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da Francesco Bernardini e SalvatoreD’Arpa in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, ricettazione e porto d’armi.2.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti motivi di cassazione infrazione alla legge sulle armi sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
del TRIBUNALE di PALERMO;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 628 cod. pen
Entrambi gli imputati, con distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione.2.1 Francesco Bernardini lamenta il difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza: il giudice, a fronte di una contestazione che faceva riferimento al terzo commadell’art. 628 cod. pen.
art. 587 cod. proc. pen
Il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha inviato memoria con cui harichiesto l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di entrambi gli imputati(D’Arpa ex art. 587 cod. proc. pen.).Con atto trasmesso per mail, il ricorrente Bernardini ha rinunciato al ricorso.4.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

/1994avverso la sentenza del 22/12/2025 del G.I.P. del TRIBUNALE di PALERMO;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da Francesco Bernardini e SalvatoreD’Arpa in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, ricettazione e porto d’armi.2.

Entrambi gli imputati, con distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione.2.1 Francesco Bernardini lamenta il difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza: il giudice, a fronte di una contestazione che faceva riferimento al terzo commadell’art. 628 cod. pen. (ed alla relativa pena, posta a base del calcolo dalle parti), haapplicato la pena prevista dal quarto comma della medesima disposizione, procedendoalla rideterminazione del calcolo, con conseguente pregiudizio in termini di beneficipenitenziari o di detenzione domiciliare.2.2 Salvatore D’Arpa lamenta la mancata motivazione del diniego delle circostanze3.

Il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha inviato memoria con cui harichiesto l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di entrambi gli imputati(D’Arpa ex art. 587 cod. proc. pen.).Con atto trasmesso per mail, il ricorrente Bernardini ha rinunciato al ricorso.4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, quello di Bernardini per effetto della rinunciavalidamente manifestata (artt. 589, 591 cod.proc.pen.), quello di D’Arpa perché fondatosu un motivo non consentito.5. In relazione al ricorso di Bernardini è sufficiente prendere atto della intervenutarinuncia al ricorso, cui consegue l’inammissibilità, mentre per quanto riguarda il ricorsodi D’Arpa, è d’uopo ricordare il principio per cui in tema di patteggiamento, èinammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso percassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti nonmenzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020,Benjezia, Rv. 279117 – 01), come avvenuto nel caso concreto.6.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, considerata altresì latardività della comunicazione della rinuncia per la posizione del Bernardini, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente