Ordinanza — n. 17637/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTOIl ricorrente ha proposto ricorso straordinario per un presunto errore di fatto commessodalla Corte di cassazione nella sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale, in data 5novembre 2025, n. 2326-26, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario avversola sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa il 21 giugno 2023, che avevacondannato il medesimo ricorrente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o arendere mendaci all’autorità giudiziaria, aggravato dalla finalità di agevolare unaassociazione di stampo mafioso, in quanto commesso nei confronti di una collaboratrice digiustizia appartenente ad una famiglia di sangue di ‘ndrangheta.Si assume che la Corte di cassazione, per mera svista, non si era accorta che ilricorrente, nell’atto di appello, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, non pronunciandosi sul punto.La trattazione del ricorso straordinario sarà fissata in apposita udienza.In questa sede, deve essere esaminata soltanto la richiesta di sospensionedell’esecuzione della sentenza prima richiamata, trattandosi, a dire del ricorrente che si trovadetenuto, di un caso di eccezionale gravità dovuto alle sue condizioni di salute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17637/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2326-26, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario avversola sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa il 21 giugno 2023, che avevacondannato il medesimo ricorrente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o arendere mendaci all’autorità giudiziaria, aggravato dalla finalità di agevolare unaassociazione di stampo mafioso, in quanto commesso nei confronti di una collaboratrice digiustizia appartenente ad una famiglia di sangue di ‘ndrangheta.Si assume che la Corte di cassazione, per mera svista, non si era accorta che ilricorrente, nell’atto di appello, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, non pronunciandosi sul punto.La trattazione del ricorso straordinario sarà fissata in apposita udienza.In questa sede, deve essere esaminata soltanto la richiesta di sospensionedell’esecuzione della sentenza prima richiamata, trattandosi, a dire del ricorrente che si trovadetenuto, di un caso di eccezionale gravità dovuto alle sue condizioni di salute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTOIl ricorrente ha proposto ricorso straordinario per un presunto errore di fatto commessodalla Corte di cassazione nella sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale, in data 5novembre 2025, n. 2326-26, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario avversola sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa il 21 giugno 2023, che avevacondannato il medesimo ricorrente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o arendere mendaci all’autorità giudiziaria, aggravato dalla finalità di agevolare unaassociazione di stampo mafioso, in quanto commesso nei confronti di una collaboratrice digiustizia appartenente ad una famiglia di sangue di ‘ndrangheta.Si assume che la Corte di cassazione, per mera svista, non si era accorta che ilricorrente, nell’atto di appello, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, non pronunciandosi sul punto.La trattazione del ricorso straordinario sarà fissata in apposita udienza.In questa sede, deve essere esaminata soltanto la richiesta di sospensionedell’esecuzione della sentenza prima richiamata, trattandosi, a dire del ricorrente che si trovadetenuto, di un caso di eccezionale gravità dovuto alle sue condizioni di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTOLa richiesta deve essere rigettata.In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione diricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità"va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettivedell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boniiuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quellaincidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo statodegli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediataevidenza, del ricorso. (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, Garbin, Rv. 285783-01).Nel caso in esame, la lettura degli atti del processo e, segnatamente, della sentenza diprimo grado, porta ad escludere, almeno in via di delibazione sommaria, che il ricorsostraordinario possa essere accolto, tenuto conto della genericità del motivo di appello – e,per questo, della sua inammissibilità originaria, che rendeva non necessaria la presa incarico della doglianza - in relazione a quanto il Tribunale aveva sottolineato ai fini delmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in particolare con riguardo alcontesto mafioso nel quale si era verificato il fatto, noto al ricorrente a prescindere dalla suaappartenenza ad una congrega di quel tipo ed alla assenza di precedenti penali.Si trattava dell’argomento centrale della valutazione del primo giudice, che era stato deltutto pretermesso dall’allora appellante.
P.Q.MRigetta l'istanza.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE SGADARI LUIGI AGOSTINACCHIO