Ordinanza — n. 17610/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 19/02/2026, la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Massa nel procedimento a carico di Sandoval Taboada Diego. Nel dispositivo della decisione, il ricorrente - ancorchè parte pubblica - veniva erroneamentecondannato al pagamento delle spese processuali in violazione del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17610/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nel dispositivo della decisione, il ricorrente - ancorchè parte pubblica - veniva erroneamentecondannato al pagamento delle spese processuali in violazione del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. conseguente alla proposizione di ricorso del Procuratore della Repubblica di Massa nei confronti di Sandoval Taboada Diego (CUI 05TW8BQ) nato in Perù il 14/11/1991 avverso la sentenza pronunciata in data 19/02/2026 della Corte di cassazione Seconda sezione penale; visti gli atti e la nota presidenziale che ha evidenziato la ricorrenza di errore materiale incorso nel dispositivo della decisione; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 19/02/2026, la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Massa nel procedimento a carico di Sandoval Taboada Diego. Nel dispositivo della decisione, il ricorrente - ancorchè parte pubblica - veniva erroneamentecondannato al pagamento delle spese processuali in violazione del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
2. L'errore materiale veniva rilevato d'ufficio in data 11/05/2026 ed in pari data, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., veniva fissata la presente udienza per provvedere de plano alla correzione del ruolo d'udienza attraverso l'eliminazione, nel dispositivo di decisione, della disposta condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Premesso che ricorrono i presupposti per la correzione del rilevato errore materiale, che non è decorso il termine di novanta giorni dalla deliberazione e che la sentenza che ha definito il procedimento non risulta ancora depositata P.Q. P.Q.M