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Ordinanza — n. 17609/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals where parties waived all arguments except sentencing in second instance. Parties lost due to procedural waiver of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Federico Minieri and Santo Petito inadmissible. Both defendants had agreed on the sentencing in the second instance without raising other legal objections, thereby waiving all distinct grounds for appeal. Consequently, the Court ruled that their attempts to challenge the legal qualification of the crime and the application of recidivism were implicitly abandoned.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In second instance proceedings under the settlement procedure, parties implicitly waive all legal grounds for appeal except those concerning the sentencing measure.

Parole chiave

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second instance settlement procedural waiver legal qualification recidivism exclusion appeal inadmissibility sentencing measure Italian criminal procedure concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) 5.2.
Art. 610 cod. proc. pen.
Emilio Martino, di fiducia avverso la sentenza in data 09/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, Amato
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella
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Testo completo

posti da 1. Minieri Federico, nato a Napoli il 08/02/1972, rappresentato ed assistito dall'avv. Leopoldo Perone, di fiducia 2. Petito Santo, nato a Napoli il 25/09/1991, rappresentato ed assistito dall'avv. Emilio Martino, di fiducia avverso la sentenza in data 09/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/03/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 30/04/2025, in relazione ai reati di associazione per delinquere (capo 1) e rapina pluriaggravata (capo 3), applicava su richiesta delle parti a Federico Minieri e a Santo Petito le seguenti rispettive pene: al Minieri, anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa e al Petito, anni sei, mesi quattro di reclusioneed euro 3.500 di multa. Avanti al giudice di appello le parti, come si evince dal verbale d'udienza, non hanno formulato alcuna deduzione o riserva in ordine ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio che, conseguentemente, devono ritenersi rinunciati.

2. Avverso la predetta sentenza, Federico Minieri e Santo Petito, tramite i rispettivi difensori, hanno presentato ricorso per cassazione.

3. Ricorso Federico Minieri. Censura, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica della condotta concorsuale.

4. Ricorso Santo Petito. Censura, anch'egli con unico motivo, la mancata esclusione della recidiva, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze.

5. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 5.1. Il ricorso del Minieri è inammissibile perché la doglianza con la quale si intende censurare la qualificazione giuridica del fatto è improponibile in sede di legittimità, in quanto - come da consolidato insegnamento giurisprudenziale - l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, qui non ricorrente (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196- 01; in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) 5.2.

Il ricorso del Petito è parimenti inammissibile in quanto, la medesima giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che: - in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03); - la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la 2sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413-01).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M