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Ordinanza — n. 17608/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because personal filing by the client violated mandatory defense representation rules post-2017 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the client personally filed the petition, violating mandatory representation rules introduced by Law 103/2017. Although the client argued for rescission of a final judgment due to lack of presence at trial, the law requires all appeals to be signed by a registered defense attorney. The court distinguished between substantive standing and procedural exercise, ruling that personal filing renders the appeal void and ordering the client to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; While substantive standing remains with the party, the concrete exercise of the right to appeal requires mandatory representation by a registered defense attorney, rendering personal filing inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal filing mandatory defense representation Law 103/2017 reform personal petition inadmissibility procedural standing rules rescission of judgment court costs award ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cod. proc. pen.
Florin Parauanu ha presentato alla Corte di Appello di Roma, con atto personale ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. in data 4/11/2024, richiesta di rescissione del giudicato ex art.
Art. 629 bis cod. proc. pen.
in data 4/11/2024, richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod.
Art. 625 ter cod. proc. pen.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 4/11/2025 ha convertito l'istanza ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 123 cod. proc. pen
Florin Parauanu ha presentato alla Corte di Appello di Roma, con atto personale ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 629 bis cod. proc. pen
in data 4/11/2024, richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen.
art. 625 ter cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 4/11/2025 ha convertito l'istanza ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

posto da: PARAUANU FLORIN nato in Germania il 12/07/1979 avverso la sentenza del 20/5/2021 della CORTE APPELLO di ROMA; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Florin Parauanu ha presentato alla Corte di Appello di Roma, con atto personale ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. in data 4/11/2024, richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 2/2/2015, confermata dalla Corte di appello di Roma il 20/5/2021, deducendo la violazione per essere stato celebrato il processo in sua assenza, riconducibile alla mancata conoscenza della celebrazione dello stesso. La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 4/11/2025 ha convertito l'istanza ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione.

L'istanza è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010- 01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M