Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to use a registered defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition instead of using a registered defense attorney. Although the appellant had a legitimate interest in challenging the criminal conviction for receipt and resistance to a public official, the procedural requirement for legal representation was not met. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a registered defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible regardless of the appellant's substantive right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: FOLLA COSTANTINO nato in Germania il 29/03/1972 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI. 1RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Costantino Folla ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che in data 19/05/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in ordine ai delitti dii ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale ascrittigli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010- 01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre; il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M