Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal rights via plea agreement under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared all cassation appeals inadmissible because the appellants had previously waived their right to contest acquittal through a plea agreement. The appellants argued for non-prosecution or reduced sentences, but the Court held that the new procedural law renders such waivers preclusive for the entire process, including the appeal stage. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals regarding issues waived by the parties in a plea agreement are inadmissible as the device power granted to the parties has preclusive effects on the entire proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: 1.DI BARTOLO NATASCIA nato a NAPOLI il 18/08/1988 2.COZZOLINO ANTONIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO 1113/06/1988 3.DINACCI LUCA nato a VILLARICCA il 07/03/1975 4.EMMAUSSO CLAUDIO nato a NAPOLI il 09/07/1962 5.FAIELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/02/1978 6.IUORIO VINCENZO nato a NAPOLI il 15/01/1986 7.LEOPARDI CONCETTA nato a NAPOLI il 31/03/1979 8.0RIUNTO GENNARO nato a NAPOLI il 19/10/1986 9.SAUTTO GENNARO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/02/1980 10.SAUTTO NICOLA nato a NAPOLI il 15/04/1970 11.SPONZILLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/12/1985 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;procedimento trattato con il rito "de plano".
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 30/06/2025, ha riformato la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordato.
2. Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione Natascia Di Bartolo, Antonio Cozzolino, Luca Dinacci, Claudio Emmausso, Vincenzo Faiello, Vincenzo Iuorio, Concetta Leopardi, Nicola Sautto, Gennaro Antonio Sautto (due ricorsi), Francesco Sponzilli e Gennaro Oriunto. 2.1. Antonio Cozzolino, Luca Dinacci, Claudio Emmausso, Concetta Leopardi, Gennaro Oriunto e Gennaro Antonio Sautto (quest'ultimo, con il primo ricorso), a sostegno dei rispettivi atti di doglianza, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o 2.2.
Nicola Sautto e Vincenzo Faiello,rla mancanza di motivazione, anche in ordine alla quantificazione della pena. 2.3. Vincenzo Iuorio ha dedotto la violazione di legge per non essergli stata riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 74 comma 7 del D.P.R. n. 309/1990. 2.4. Natascia Di Bartolo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena, assumendo essersi operato un cumulo materiale delle pene in continuazione per i reati riconosciuti in continuazione tra loro. 2.5. Francesco Sponzilli e Gennaro Antonio Sautto (quest'ultimo, con il secondo ricorso), infine, hanno dedotto l'erronea qualificazione del fatto in contestazione.
3. I ricorsi sono inammissibili perché presentati tutti per motivi non consentiti: invero, questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione;
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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