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Sentenza — n. 17529/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17529/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17529/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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olivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale Laura Condemi che ha chiesto che il ricorso vengarigettato.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza del 30/12/2025 il Tribunale di Napoli harigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Lin Xiadongavverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 10/12/2025dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in relazione a 611pezzi caratterizzati dalla presenza di marchi contraffatti, in assenza didocumentazione giustificativa in ordine alla provenienza di talemateriale da parte della Lin Xiadong titolare della ditta individuale doveil materiale veniva posto in vendita.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17529/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Annullamento dell’ordinanza impugnata per violazionedella norma posta dagli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. in tema difinalità del sequestro probatorio per vizio rilevabile ai sensi dell’art. 606comma 1 lett.

Parole chiave

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contraffazione merci interessate vendita sopra campione marchi a motivi ripetuti articolo di marca presentazione di un prodotto
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Testo completo

olivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale Laura Condemi che ha chiesto che il ricorso vengarigettato.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza del 30/12/2025 il Tribunale di Napoli harigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Lin Xiadongavverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 10/12/2025dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in relazione a 611pezzi caratterizzati dalla presenza di marchi contraffatti, in assenza didocumentazione giustificativa in ordine alla provenienza di talemateriale da parte della Lin Xiadong titolare della ditta individuale doveil materiale veniva posto in vendita.2.

Lin Xiadong, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorsoper cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Annullamento dell’ordinanza impugnata per violazionedell’obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero diconvalida del sequestro probatorio operato d’urgenza dalla Poliziagiudiziaria per vizio rilevabile ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c)cod. proc. pen. in relazione agli artt. 355, comma 2, e 125, comma 3,cod. proc. pen.; la difesa ha rilevato la assoluta genericità del decretodi convalida del decreto di urgenza, la presenza di contraddizione nellaindividuazione dei beni oggetto di sequestro, la mancanza di qualsiasieffettivo riferimento ai fatti compendiati negli atti di Polizia giudiziaria,senza alcuna indicazione degli elementi validi a configurare leimputazioni provvisorie elevate ai sensi degli art. 517 e 648 cod. pen.2.2.

Annullamento dell’ordinanza impugnata per violazionedella norma posta dagli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. in tema difinalità del sequestro probatorio per vizio rilevabile ai sensi dell’art. 606comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 253, 355 e 125cod. proc. pen. per avere il provvedimento ingiustificatamente estesoil sequestro a tutti i prodotti piuttosto che ad alcuni campionispecificamente individuati in relazione alle caratteristiche dei beni.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi genericied aspecifici. La ricorrente si è di fatto limitata a riproporre i motivi diriesame già sottoposti direttamente alla considerazione del Tribunaledel riesame, senza realmente confrontarsi con la motivazione dellogica, argomentata in modo completo, quanto alle deduzioniintrodotte dalla difesa, richiamando in modo analitico una serie dielementi già presenti nel decreto di sequestro al fine di connotare lacomplessiva attività di indagine, con ricostruzione delle condotteoggetto di imputazione provvisoria e la direzione specifica ed analiticadell’attività di sequestro probatorio, anche quanto alla portata degliaccertamenti da porre in essere proprio per valutare la offensivitàconseguente alla imputazione provvisoria tutti i beni in sequestro (pag.1 quanto al chiaro errore materiale presente nel decreto; pag. 2 e seg.quanto al collegamento del sequestro e del corpo del reato alle indaginida espletare, in presenza di un chiaro fumus quanto alla imputazioneprovvisoria ascritta, in relazione a beni di probabile provenienzadelittuosa, senza che sia stata allegata documentazione in ordine allalegittima provenienza degli stessi; pag. 3 quanto alla estensione delsequestro).5.

Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneuticienucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all'obbligo dimotivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possonoconsiderarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed allaconcreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincoloreale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decretoimpugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblicoministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato,nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n.56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).

Secondol'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione,infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto diconvalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, diaconto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548),motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata,dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive.6.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile,con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUIGI AGOSTINACCHIO