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Ordinanza — n. 17524/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17524/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17524/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratricegenerale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento senza rinviolimitatamente alla determinazione della pena detentiva finale, da indicare in quella di annitre e mesi quattro di reclusione.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Bergamo, emessa il 16 giugno 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente peril reato di riciclaggio continuato, diminuendo la pena inflitta in primo grado ad anni tre,mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17524/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Bergamo, emessa il 16 giugno 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente peril reato di riciclaggio continuato, diminuendo la pena inflitta in primo grado ad anni tre,mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena riduzione della multa revisione della sentenza penale sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

onclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratricegenerale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento senza rinviolimitatamente alla determinazione della pena detentiva finale, da indicare in quella di annitre e mesi quattro di reclusione.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Bergamo, emessa il 16 giugno 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente peril reato di riciclaggio continuato, diminuendo la pena inflitta in primo grado ad anni tre,mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa.2.

Ricorre per cassazione Vincenzo Magoni, deducendo, con unico motivo, violazione dilegge in ordine al calcolo della pena finale.La Corte, fissando la sanzione complessiva in anni cinque di reclusione ed euro 3800,00di multa, non avrebbe calcolato correttamente la diminuzione della pena detentiva, pariad un terzo per il rito abbreviato, fissando la pena finale in anni tre, mesi otto di reclusioneanziché in anni tre e mesi quattro di reclusione.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato.La Corte ha fissato la pena complessiva da infliggere al ricorrente in anni cinque direclusione ed euro 5700 di multa, successivamente provvedendo alla diminuzione per ilrito abbreviato che doveva avere luogo in ragione di un terzo, secondo quanto previstodall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..Tuttavia, per errore di computo, rettificabile in questa sede ai sensi dell’art. 619, comma2, cod. proc. pen. senza procedere ad annullamento della sentenza, la pena detentiva èstata indicata, sia in motivazione che in dispositivo, in quella di anni tre e mesi otto direclusione anziché in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione, nulla rilevandosi sullapena pecuniaria.

P.Q.MRettifica la sentenza impugnata nei confronti di Magoni Vincenzo limitatamente alla penadetentiva irrogata, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione.Così deciso, l’01/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Sgadari Angelo Caputo