Sentenza — n. 17518/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa carico di:Terrezza Marcello, nato a Cassino il 19/04/2002avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dal Tribunale di Cassinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dellasentenza;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 il Tribunale di Cassino, in composizionemonocratica, ha assolto Marcello Terrezza dal reato di cui all'art. 648 cod. pen.perché il fatto non costituisce reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 608 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17518/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) lamancata emersione di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui ilTerrezza era entrato in possesso del motociclo (comportamento questo che, perpacifica e costante giurisprudenza di legittimità in materia, è indicativo dellamancanza di buona fede in capo all'agente).2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett.
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a carico di:Terrezza Marcello, nato a Cassino il 19/04/2002avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dal Tribunale di Cassinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dellasentenza;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 il Tribunale di Cassino, in composizionemonocratica, ha assolto Marcello Terrezza dal reato di cui all'art. 648 cod. pen.perché il fatto non costituisce reato.
Il Terrezza è accusato della ricettazione delciclomotore provento di furto alla guida del quale è stato sorpreso dalla poliziagiudiziaria il 08/08/2021.2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Roma deducendo, con un unico motivo,mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che il lasentenza di primo grado ha escluso la responsabilità penale del Terrezza dopoaver dato atto dell'esistenza degli elementi di fatto da cui, secondo la costantegiurisprudenza di legittimità in materia, ben potevano trarsi gli elementicostitutivi del reato di ricettazione.3.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica (se nonmeramente apparente). Ed invero, il Giudice di merito, dopo aver dato atto che ilTerrezza era stato sorpreso alla guida di un motociclo, che risultava provento difurto e sprovvisto delle chiavi di accensione e della targa, ha affermato, senzaspiegarne le ragioni, che le condotte ascrivibili ai due soggetti che erano a bordodel mezzo (vale a dire lo stesso Terrezza quale conducente e il coimputato qualetrasportato) non erano state adeguatamente ricostruite.
Il Tribunale ha inoltreassolto i due occupanti del mezzo con la formula “perché il fatto non costituiscereato”, evidentemente ritenendo che non vi fosse la prova dell'elementosoggettivo della ricettazione. La motivazione è quindi palesemente illogica (percontrasto tra premessa e conclusioni) ed è altresì apparente in quanto non èpossibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice emittente in ordine a plurimiprofili quali:
a) la disponibilità del veicolo da parte, quanto meno, del Terrezza,posto che costui era alla guida del mezzo (e quindi lo aveva necessariamente inprecedenza ricevuto);
b) le obiettive condizioni del ciclomotore all'attodell'intervento della polizia (privo di targa e di chiavi di accensione);
c) lamancata emersione di una plausibile spiegazione in ordine alle modalità con cui ilTerrezza era entrato in possesso del motociclo (comportamento questo che, perpacifica e costante giurisprudenza di legittimità in materia, è indicativo dellamancanza di buona fede in capo all'agente).2. La sentenza impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett.
d) cod. proc. pen., al Tribunale diCassino, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisioneai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di Terrezza Marcello con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di Cassino.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente