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Sentenza — n. 17510/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17510/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17510/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceCRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in esito a giudizioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Lagonegro, emessa l’11 maggio 2022, ha confermato la responsabilità dellaricorrente per il reato di estorsione, commesso, in concorso con altri due soggettiseparatamente giudicati, nei confronti di Annunziata Francesco, al quale, con minaccia,veicolava la richiesta estorsiva avanzata nei suoi confronti da Citera Sabino, contribuendo acostringere la vittima a pagare 250,00 euro al Citera.2.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17510/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in esito a giudizioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Lagonegro, emessa l’11 maggio 2022, ha confermato la responsabilità dellaricorrente per il reato di estorsione, commesso, in concorso con altri due soggettiseparatamente giudicati, nei confronti di Annunziata Francesco, al quale, con minaccia,veicolava la richiesta estorsiva avanzata nei suoi confronti da Citera Sabino, contribuendo acostringere la vittima a pagare 250,00 euro al Citera.2.

Parole chiave

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concussione corruzione nell'esecuzione forzata condanna al pagamento pecuniario riscossione di pene pecuniarie estorsione appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
(richiamato dall’art. 130 cod.
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Testo completo

CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceCRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in esito a giudizioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Lagonegro, emessa l’11 maggio 2022, ha confermato la responsabilità dellaricorrente per il reato di estorsione, commesso, in concorso con altri due soggettiseparatamente giudicati, nei confronti di Annunziata Francesco, al quale, con minaccia,veicolava la richiesta estorsiva avanzata nei suoi confronti da Citera Sabino, contribuendo acostringere la vittima a pagare 250,00 euro al Citera.2.

Ricorre per cassazione Vanessa Chiara Di Leo, deducendo:1) violazione di legge per avere la Corte adottato, in data 4 settembre 2025, unaordinanza di correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, senzadare avviso all’imputata ed al suo difensore.Con il ricorso si impugna anche l’ordinanza di correzione, con la quale è statomodificato il dispositivo della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l’intervenutaprescrizione del reato nei confronti di altro soggetto e con riferimento ad altra sentenza;2) violazione di legge per avere la Corte condannato la ricorrente alle spese sostenutenel grado dalla parte civile senza che nel processo si fosse costituita alcuna parte civile;3) violazione di legge per le stesse ragioni di cui al precedente motivo;4) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dallatestimonianza resa dalla persona offesa nel separato procedimento a carico dei duecoimputati in data successiva alla presentazione dell’atto di appello.L’acquisizione del verbale di udienza del 18.4.2024, nella quale la persona offesa erastata sentita, veniva formulata alla Corte di appello con specifica richiesta, rigettatanonostante la decisività della prova in quanto volta ad escludere la responsabilitàdell’imputata.La Corte si è limitata ad acquisire la sentenza resa in separato procedimento ma non ilverbale con la testimonianza della vittima;5) vizio della motivazione per non avere la Corte valorizzato alcune dichiarazioniacquisite durante le indagini e volte ad escludere la responsabilità della ricorrente;6) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione,assumendosi che non vi sarebbe stata alcuna minaccia;7) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsioneanziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;Si dà atto che nell’interesse della ricorrente è stata depositata una memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore generale, con la quale si insiste nei motivi di ricorso;CONSIDERATO IN DIRITTOIl primo motivo di ordine processuale è fondato e assorbe i restanti.1.

Come risulta dagli atti – che questa Corte di legittimità ha potuto visionare stante lanatura della questione – la ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafeunitamente all’ordinanza con la quale, in data 4 settembre 2025, la Corte di appello, susollecitazione della cancelleria, aveva corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivodella sentenza, che adottava, in origine, una statuizione inerente ad altro soggetto estraneoal processo, dichiarava erroneamente prescritto il reato e condannava il diverso soggettoalle spese in favore di una parte civile mai costituitasi.Si era trattato, ad evidenza, di un marchiano errore materiale di trasposizione insentenza di un dispositivo di altro procedimento, che eliminava l’interesse della ricorrente,fino al momento della comunicazione dell’ordinanza di correzione, a coltivare il ricorso, cheper tale ragione, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale, non è tardivo.Risulta che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 4 settembre 2025, erastata adottata de plano, senza l’adozione delle forme previste a pena di nullità dall’art. 127cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 130 cod. proc. pen.), in particolare per quanto inerenteall’avviso all’imputata ed alla necessità di fissazione di una apposita udienza camerale.La nullità dell’ordinanza di correzione ha effetti a cascata sulla sentenza-documentoimpugnata, perché non vale ad emendare l’errore materiale contenuto nel dispositivo diessa, del tutto difforme rispetto alla parte motiva.Ne consegue l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza che della sentenza-documento, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza del 04/09/2025 e la sentenza-documento impugnata, edispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per il prosieguo.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE SGADARI SERGIO BELTRANI