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Sentenza — n. 17509/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to failure to translate document for non-Italian speaking defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17509/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remand because it failed to translate the document for the defendant, who does not speak Italian. The defense argued that despite prior translation of interrogation records, the appeal judgment itself was not translated, violating procedural norms. The court ruled that this omission constitutes a general nullity requiring the annulment of the document and the transmission of files to the appellate court for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.: The failure to translate a judgment for a defendant who does not speak the language of the proceedings constitutes a general nullity of intermediate regime, mandating the annulment of the document and the restoration of files for retrial.

Parole chiave

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general nullity intermediate regime translation obligation non-Italian speaking defendant annulment without remand procedural fairness right to defense difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato.Con recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, è stato chiarito che l'omessatraduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la linguaitaliana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.c), cod.
Art. 180 cod. proc. pen.
pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cuiall'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e larestituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione (Sez.
Direttiva 2010/64
art. 180 cod. proc. pen
pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cuiall'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e larestituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione (Sez.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01
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Testo completo

annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore, avv. Chiara M. Zanotti, che ha concluso insistendonell’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 13/10/2025, la Corte di appello di Milano confermavala sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 15/05/2021,appellata da XXXXXXXXXXXX, che condannava al pagamento delle spese processuali delgrado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. Chiara M. Zanotti,difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità, con riferimento agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.In particolare, rileva come sebbene l’imputato non comprenda la lingua italiana (tantoche risultava assistito da interprete in occasione dell’interrogatorio di garanzia ed allaudienza preliminare ed era stata disposta la traduzione in lingua a lui nota degli atti delprocedimento), la sentenza impugnata non sia stata tradotta.3.

Il ricorso è fondato.Con recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, è stato chiarito che l'omessatraduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la linguaitaliana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cuiall'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e larestituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).In particolare, è stato ritenuto che la soluzione dell'inquadramento nella categoria dellanullità di ordine generale a regime intermedio della violazione conseguente all'omessatraduzione della sentenza garantisca l'effettività del diritto dell'imputato alla partecipazionepersonale e consapevole al procedimento, rispetto ad un atto del processo di cui è previstala traduzione obbligatoria.In parte motiva, al paragrafo 5.6., la sentenza delle Sez. Unite, Ndiaye, cit., ha altresìchiarito che l'obbligo di traduzione riguarda anche le sentenze di appello: a tal proposito, si èrilevato che, a norma dell'art. 1 della Direttiva 2010/64, «il diritto all'interpretazione e allatraduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa aconoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputataper un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisionedefinitiva».Tanto premesso, e ritenuto vieppiù che - come chiarito dalla citata sentenza a SezioniUnite- la nullità non investe il giudizio ma attiene al momento procedimentale successivo alladeliberazione, la sentenza-documento qui impugnata, redatta esclusivamente in linguaitaliana, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milanoper il prosieguo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Milano per il prosieguo.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.