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Sentenza — n. 17502/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court sentence for aggravated robbery where recidiva increase was below one-third of base penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17502/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance conviction for aggravated robbery and theft, arguing the recidiva increase violated the mandatory one-third minimum penalty rule. The defense countered that a judicial equivalence between recidiva and mitigating circumstances nullified the recidiva's effect. The court held that the one-third limit applies even when recidiva is equated to mitigating factors, thus annulling the sentence and remanding for recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The mandatory minimum increase of one-third for continued crimes applies to subjects with recidiva even when the recidiva is judicially equated to mitigating circumstances.

Parole chiave

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continued crimes recidiva penalty increase one-third minimum judicial equivalence Corte di Cassazione codice penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’Appello di Brescia, chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazionedell’art. 81, comma 4, cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Il ricorso è fondato.Ed invero, pur essendo stata ritenuta la recidiva qualificata di cui all’art. 99,comma 4, cod.
Art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, in applicazionedell’art. 620, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi
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Testo completo

DESTO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 16/10/1962avverso la sentenza del 15/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale GASPARE STURZO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla continuazione;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 15 aprile 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brescia dichiarava Sirianni Modesto colpevole deireati di rapina aggravata (capo 1) e furto aggravato (capi 2 e 3) e locondannava alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’Appello di Brescia, chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazionedell’art. 81, comma 4, cod. pen. in relazione al computo dell’aumento dellapena detentiva per la continuazione.Assumeva, in particolare che il giudice di merito, nell’effettuare il giudizio diequivalenza fra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestateaggravanti e la recidiva, nonostante fosse stata ritenuta la recidiva ex art. 99,comma 4, cod. pen. aveva applicato un complessivo aumento di pena per lacontinuazione inferiore a un terzo della pena base, e ciò in violazione dell’art.81, comma 4, cod. pen., che per l’appunto stabiliva che se i reati incontinuazione con quello più grave erano commessi da soggetti ai quali fossestata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., l’aumentodella quantità di pena non poteva comunque essere inferiore a un terzo dellapena base stabilita per il reato più grave.3.

In data 19 novembre 2025 la difesa del Sirianni depositava memoria conla quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva che, essendo stato formulatoun giudizio di equivalenza fra la contestata recidiva e le concesse circostanzesostanzialmente annullati.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Ed invero, pur essendo stata ritenuta la recidiva qualificata di cui all’art. 99,comma 4, cod. pen., il giudice di primo grado, a fronte di una pena base pari adanni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, ha applicatoun aumento complessivo della pena detentiva per la continuazione pari ad announo di reclusione, dunque inferiore a un terzo della pena base.Quanto alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata per ilSirianni, osserva il Collegio che la Suprema Corte ha avuto modo dipronunciarsi enunciando il principio di diritto secondo il quale, in tema di reatocontinuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quellastabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99,comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice considerila recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti(Sez.

U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01).Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva secondo la quale l’espressogiudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche avrebbe fattovenir meno gli effetti della recidiva.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, in applicazionedell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, può procedersi alla rideterminazione della pena, sullabase delle statuizioni del giudice di merito, con applicazione dell’aumentocomplessivo per la continuazione pari a un terzo della pena base e conapplicazione della successiva diminuzione di un terzo per il rito, così pervenendoalla pena finale di anni cinque, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro888,00 di multa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio che ridetermina in anni cinque, mesi uno e giorni dieci direclusione ed euro 888,00 di multa.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Sergio Beltrani