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Sentenza — n. 17496/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior withdrawal of cassation appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17496/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously withdrawn a cassation appeal against the appellate court's judgment. The defendant argued the withdrawal date was incorrect, but the court verified the file and confirmed the withdrawal occurred on July 7, 2025, making the current appeal baseless. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the underlying judgment has become final following a prior withdrawal of the cassation appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal withdrawal of cassation finality of judgment procedural costs cassation appeal procedural law finality impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile percarenza d’interesse l’appello proposto ex art. 310 cod.
Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile percarenza d’interesse l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, 2025-09-25
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Testo completo

del TRIBUNALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Publico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 29 settembre 2025 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile percarenza d’interesse l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. per LibydElsayed Eldesouky Elsaid avverso l’ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dallaCorte d’Appello di Milano con la quale era stata rigettata la richiesta di revocadella misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al Libyd in relazione alreato di rapina pluriaggravata in concorso.Il Tribunale considerava che prima della fissazione dell’udienza per latrattazione dell’appello cautelare, tenuta in data 29 settembre 2025, lasentenza di condanna nei confronti del ricorrente era passata in giudicato, comeda attestazione della Corte d’Appello datata 25 settembre 2025, così chel’impugnazione avente ad oggetto la misura cautelare doveva essere dichiaratainammissibile.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Libyd, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, assumendo che l’imputato aveva proposto ricorso percassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 10luglio 2025 e che, a fronte di ciò, la sentenza era stata erroneamente dichiaratairrevocabile.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivomanifestamente infondato.La consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte ha accesso inragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che èagli atti la rinuncia al ricorso per cassazione proposto in data 7 luglio 2025 daldifensore del Libyd, munito di procura speciale, avverso la sentenza della Corted’Appello emessa il 29 maggio 2025 (e non, come erroneamente indicato inricorso, il 10 luglio 2025), rinuncia che è stata depositata in data 1 settembre2025 e in relazione alla quale il Presidente della Corte d’Appello ha emesso, indata 25 settembre 2025, il provvedimento del seguente tenore:

“Sia accoltal’istanza e si disponga sulla definitività”.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Sergio Beltrani