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Sentenza — n. 17392/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to material error correction and pending Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible due to a material error in the appellate judgment and the subsequent resolution of a constitutional question. The appellants argued that the lower court incorrectly confirmed the sentence despite a plea deal and that an order suspending proceedings was unjustified. The court ruled that the appellate court had already corrected the device error via an ordinance, rendering the first appeal moot, while the second appeal was dismissed because the Constitutional Court had already ruled on the relevant legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 586 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the contested judgment has been corrected for material errors or if the underlying constitutional question has already been definitively resolved by the Constitutional Court.

Parole chiave

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material error correction suspended proceedings Constitutional Court ruling plea deal reduction inadmissible appeal legal interest revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 586 cod. proc. pen.
Presentano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensori, affidandolo a due motivi, avverso detta sentenza con estensione dell'impugnazione, ex art. 586 cod.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
in relazione all'art. 599 bis cod. proc. pen., osservando, come emerga ictu ocu/i, che la Corte territoriale, per mero refuso, nonostante nel dispositivo abbia espressamente dato atto di procedere in base all'art.
Art. 53, comma 1, cod. proc. pen.
pen.) tra i reati ostativi alla sostituzione della pena detentiva, evidenziando che, a seguito di concordato, le pene applicate rientrano nel tetto per accedere al beneficio fissato dall'art. 53, comma 1, cod. proc. pen. (anni 4 di reclusione), ostandovi solo la qualificazione - art.
Art. 4 bis della L. 354/1975
- quale reato compreso nel catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della I.
Art. 59, comma 1, lett. d), L. 689/1981
con riferimento all'art. 59 I.
Art. 71, comma 1, lett. g), D.Lgs. 150/2022
689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022,.
art. 586 cod. proc. pen
Presentano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensori, affidandolo a due motivi, avverso detta sentenza con estensione dell'impugnazione, ex art. 586 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
in relazione all'art. 599 bis cod. proc. pen., osservando, come emerga ictu ocu/i, che la Corte territoriale, per mero refuso, nonostante nel dispositivo abbia espressamente dato atto di procedere in base all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139
Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139, Pres.
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Testo completo

o, nato a Chivasso il 04/03/1991, PIRAMIDE Alessandro, nato a Chivasso il 29/12/1995, OMRANI Hamza, nato a Desio il 22/03/1994, rappresentati ed assistiti dall'avv. Davide Gatti - di fiducia; avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento senza rinvio sul punto dell'errore materiale del dispositivo e il rigetto nel resto; sentito il difensore il quale ha insistito nel ricorso; 1RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe è stato accolto il concordato in appello proposto dalle parti, con riduzione della pena per gli imputati Piramide Natalino, Piramide Alessandro e Omrani Hanza; tuttavia, nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale sono state riportate le condanne irrogate con la sentenza di primo grado.

2. Presentano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensori, affidandolo a due motivi, avverso detta sentenza con estensione dell'impugnazione, ex art. 586 cod. proc. pen., all'ordinanza in data 09/06/2025 (come da allegato verbale di udienza) con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio in attesa di decisione della Corte Cost. con riferimento all'art. 59 I. 689/81. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 599 bis cod. proc. pen., osservando, come emerga ictu ocu/i, che la Corte territoriale, per mero refuso, nonostante nel dispositivo abbia espressamente dato atto di procedere in base all'art. 599 bis cod. proc. pen., decidendo sull'accordo delle parti, e nonostante anche in parte motiva abbia dato atto che gli imputati hanno dichiarato, per il tramite dei difensori di fiducia e procuratori speciali, di rinunciare ai residui motivi di gravame chiedendo l'accoglimento del solo motivo relativo alla riduzione della pena, tuttavia, nel dispositivo la pena è stata erroneamente confermata nella stessa misura; illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 586 e 185 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza emessa in data 09/06/2025, come dall'allegato verbale di udienza, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale con riferimento all'art. 59, comma 1, lett. d), I. 689/81 nella parte in cui prevede la rapina aggravata (art. 628, comma 3, cod. pen.) tra i reati ostativi alla sostituzione della pena detentiva, evidenziando che, a seguito di concordato, le pene applicate rientrano nel tetto per accedere al beneficio fissato dall'art. 53, comma 1, cod. proc. pen. (anni 4 di reclusione), ostandovi solo la qualificazione - art. 628, comma 3, cod. pen. - quale reato compreso nel catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della I. 354/1975 per i quali l'art. 59, comma 1, lett. d) . I. cit. stabilisce che ia pena detentiva non può essere sostituita; la difesa chiede d dichiararsi nulla l'ordinanza con cui è stato rigettato il differimento in attesa della decisione della Corte costituzionale.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. In ordine al primo motivo, va rilevato che la Corte di Appello di Milano con ordinanza in data 01/11/2025 ha provveduto a correggere l'errore materiale del dispositivo letto in udienza e di quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza emessa in data 09/06/2025 nei confronti dei tre ricorrenti; ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al primo motivo di ricorso. 23.2. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzion4sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett. D,.I. 689/1981 nella parte in cui prevede che la pena detentiva non può essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi.

Va invero rammentato che è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale (n. 139, del 09/07/2026 dep. Il 29/09/2025) che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022,. n. 150 (cfr. Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139, Pres. Amoroso, rel. Viganò).

4. Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; ne consegue che non viene pronunciata condanna alle spese. P.Q.MIL 14 MAG, 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIiDI4 0 Claudia Pia elli 3