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Sentenza — n. 17284/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of cassation review power on factual sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17284/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a detention order inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was sufficient and coherent. The defense argued the trial judge merely repeated prosecution claims without addressing the defense's points regarding intercepted conversations and bank activity. The court held that cassation review of detention orders is strictly limited to legal errors, excluding any re-evaluation of the factual weight or persuasiveness of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.; In appeals against personal coercive measures, complaints regarding the sufficiency, congruity, or persuasiveness of the evidentiary apparatus are inadmissible as they require a re-evaluation of facts precluded in cassation.

Parole chiave

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coercive measures appeal inadmissibility of cassation factual sufficiency review detention order appeal evidentiary weight assessment indagine per riciclaggio di denaro reddito da lotterie, giochi e scommesse confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministeroai sensi dell’art. 310 cod.
Art. 28 D.M. 30 settembre 1989, n. 334
Ne discende, pertanto, la comunicazione al Procuratore Generale perl'esecuzione a norma dell'art. 28 D.M. 30 settembre 1989, n. 334.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Ne discende, pertanto, la comunicazione al Procuratore Generale perl'esecuzione a norma dell'art. 28 D.M.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministeroai sensi dell’art. 310 cod.
art. 648-bis cod. pen
pen., disponeva l’applicazione della misuracautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Carmela Maugeri, indagata inrelazione al reato di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria, qualificato ai sensidell’art. 648-bis cod. pen., con esclusione dell’aggravante di cui all’art.
art. 273 cod. proc. pen
pen.Il provvedimento impugnato riformava la precedente ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misuracautelare personale nei confronti dell’indagata, ritenendo non sussistente lagravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod.
art. 616 cod. proc.pen
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6.
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01
251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).3.
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Testo completo

ale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MarcoPatarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 30 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministeroai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., disponeva l’applicazione della misuracautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Carmela Maugeri, indagata inrelazione al reato di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria, qualificato ai sensidell’art. 648-bis cod. pen., con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen.Il provvedimento impugnato riformava la precedente ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misuracautelare personale nei confronti dell’indagata, ritenendo non sussistente lagravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., con specifico riferimentoalla sua partecipazione, in forma concorsuale, alla condotta di riciclaggio.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’indagata.2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inrelazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di riciclaggio dicui all’art. 648-bis cod. pen. Si rappresenta che, secondo l’ipotesi accusatoria, laMaugeri, compagna di Raffaele Zambella, avrebbe contribuito all’impiego disomme di provenienza illecita mediante l’acquisto di vincite al gioco del “10 eLotto”, successivamente accreditate su un conto corrente postale a lei intestato,come desumibile da conversazioni intercettate, da un sequestro eseguito nel luglio2025 e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

La difesa richiama,tuttavia, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che avevarigettato la richiesta cautelare, evidenziando l’ambiguità delle intercettazioni,l’assenza di riscontri circa un diretto coinvolgimento dell’indagata nell’acquistodelle vincite e la sostanziale inattività del conto corrente. Si lamenta, pertanto,che il Tribunale abbia riformato tale decisione con una motivazione meramenteriproduttiva delle prospettazioni accusatorie, senza un puntuale confronto con leargomentazioni del G.i.p. e senza chiarire il nesso tra gli elementi valorizzati e laspecifica condotta contestata alla ricorrente, fondando il giudizio su circostanzegeneriche e prevalentemente riferibili al coindagato.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce un vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. Si censura l’ordinanzaimpugnata per avere il Tribunale fondato il giudizio prognostico di pericolosità suelementi ritenuti generici e apodittici, confondendo la posizione personaledell’indagata, soggetto incensurato, con quella del coindagato e ritenendo ilpericolo di reiterazione del reato in via meramente presuntiva, sulla sola base dellagravità dell’ipotesi contestata e del contesto criminale riferito al compagno, senzaindicare concreti e attuali elementi idonei a giustificare l’inadeguatezza di misuremeno afflittive.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. A fronte di doglianze che richiamano princìpi estranei alla fase cautelare,deve ribadirsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte, il giudice dilegittimità non è titolare di alcun potere di revisione delle valutazioni fattualicompiute dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, iviincluse quelle relative alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allecaratteristiche soggettive dell’indagato e all’apprezzamento delle esigenzecautelari e dell’adeguatezza della misura applicata, trattandosi di valutazioniriservate in via esclusiva al giudice della cautela e al tribunale del riesame.

Ilsindacato di legittimità è pertanto circoscritto alla verifica che il provvedimentoimpugnato dia conto delle ragioni giuridicamente significative poste a suofondamento e sia immune da manifeste illogicità, dovendosi escludere ognicontrollo volto a sollecitare una diversa valutazione del compendio indiziario giàesaminato dal giudice di merito o all’apprezzamento della pericolosità dellapersona indagata sottoposta alla misura coercitiva (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;

Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012,Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).3. Il primo motivo di ricorso, con il quale, sotto il duplice profilo del viziodi motivazione e di violazione di legge, si censura la ritenuta sussistenza dellagravità indiziaria con riferimento al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. èinammissibile.L’ordinanza impugnata reca una motivazione puntuale, coerente e nonmeramente apparente in ordine alla gravità indiziaria, fondata sugli esitidell’attività di intercettazione telefonica, sulle risultanze della perquisizione e delsequestro del 4 luglio 2025 e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustiziaGiovanni Barra (pagg. 8‑12 dell’ordinanza impugnata).La doglianza si risolve, pertanto, nella sollecitazione di una rivalutazionedel compendio indiziario e delle risultanze fattuali posti a fondamento delladecisione cautelare, operazione preclusa in sede di legittimità, atteso che, nelgiudizio di cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali,sono inammissibili le censure che investano la sufficienza, la congruità o lamaggiore o minore persuasività dell’apparato argomentativo.4.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazionein ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misuraapplicata, è parimenti inammissibile.L’ordinanza impugnata espone una motivazione puntuale e coerente,articolando un giudizio prognostico negativo circa l’adeguatezza di misure nondetentive, fondato sulla accertata esistenza di una stabile rete di collegamenti dimatrice criminale, condivisa dall’indagata con il coindagato, nonché sulla concretapossibilità di reiterazione di condotte illecite, in modo da rendere necessarial’applicazione della misura degli arresti domiciliari, corredata dal divieto dicomunicazione con soggetti diversi da quelli conviventi (pagine 13 e 14dell'ordinanza impugnata).Ne consegue che la censura si risolve nella mera contestazione del meritodelle valutazioni operate dal giudice del riesame, a fronte di una motivazione chenon è né omessa né apparente, risultando pertanto il motivo inammissibile.5.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso determina la rimozionedell'effetto sospensivo dell'ordinanza impugnata ex art. 310, comma terzo, cod.proc. pen.

Ne discende, pertanto, la comunicazione al Procuratore Generale perl'esecuzione a norma dell'art. 28 D.M. 30 settembre 1989, n. 334. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Cardamone Piero Messini D'Agostini