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Ordinanza — n. 17268/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as it is not a permitted ground for cassation. The court ruled that the defendant's request for a lighter sentence based on the plea agreement is inadmissible. The decision reinforces that plea bargains cannot be unilaterally modified via cassation. The court emphasized that only specific procedural defects or consent issues are reviewable. The outcome confirms the finality of the agreed sentence. This case clarifies the limits of cassation review in plea bargain scenarios. The ruling upholds the stability of negotiated settlements in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17268/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant sought to modify the sentence agreed upon in the plea bargain. Leo Dario argued the penalty was excessive, but the court held that such requests fall outside the permissible grounds for cassation under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The decision reaffirmed that once a plea bargain is judicially ratified, it cannot be unilaterally altered, ensuring the stability of negotiated settlements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In plea bargain appeals, cassation is inadmissible for complaints regarding the agreed sentence amount, as the negotiated deal cannot be unilaterally modified once judicially confirmed.

Parole chiave

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plea bargain cassation Article 599-bis sentence modification procedural inadmissibility negotiated settlement criminal procedure finality of judgment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Sono stati difatti richiamati elementi che non possonoessere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la sceltaeffettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende exart. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc.pen
Sono stati difatti richiamati elementi che non possonoessere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la sceltaeffettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen.
art. 129 cod. proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01
ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che nonsi siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dallalegge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01
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Testo completo

d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza delTribunale di Velletri del 21/11/2017, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di Leo Dario in ordine al reato di cui al capo b)della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine diprescrizione ed ha eliminato la relativa pena, prendendo atto delconcordato intervenuto tra le parti in relazione al capo a) della rubricacon rinuncia ai motivi di appello e conseguente riduzione della penainflitta al Leo Dario nella misura di anni due e mesi due e giorni ventidi reclusione ed euro mille di multa, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche.2.

Leo Dario ha proposto ricorso per cassazione, con motivo dallostesso sottoscritto, con argomentazioni spese in prima persona, con ilquale ha dedotto una erronea applicazione della legge penale,ringraziando il proprio difensore per il suo operato e ritenendo la penaeccessiva avendo ammesso esplicitamente la commissione del fattoascritto al capo a) e credendo opportuna una maggiore riduzione dellapena. Il ricorso, firmato dal ricorrente Leo personalmente, risultaaltresì “firmato digitalmente da: “Pamela Battaglia Data 26/02/2026”,senza che tale firma sia in alcun modo riferita all’atto.3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo nonconsentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possonoessere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la sceltaeffettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen. Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadireche: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc.pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione allamisura della pena concordata, atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisionedel giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalitàdella pena concordata” (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla basedella mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo diricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tuttogeneriche ed astratte.4.

Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo ilquale: “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentresono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che nonsi siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dallalegge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).5.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende exart. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026Il PresidenteLa Cons. est.MARZIA MINUTILLO TURTUR ANGELO CAPUTO