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Ordinanza — n. 17261/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming attempted theft when violence was merely a reaction to security guard intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17261/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's legal qualification of the defendant's actions was not erroneous. The defendant argued that threats and physical force were not aimed at stealing the beer and cheese but were merely reactions to the security guard's intervention. The court rejected this, finding the violence was clearly directed at the property and impunity, thus upholding the conviction for attempted theft.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification is a manifest error, which requires it to be immediately obvious and eccentric to the charge without room for opinion.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal attempted theft conviction cassation inadmissibility property crime defense reati violenti aggressione fisica tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, èpreliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erroneaqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari,Rv.
sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas
sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, ElZitouni
279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, ElZitouni, Rv.
sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

TRIBUNALE DI MONZAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasopra indicata l’imputato adduce un unico motivo, sostenendo che “la condotta …deve essere correttamente ricondotta alla fattispecie di tentato furto e al più allefattispecie di minaccia o percosse, non essendosi realizzato il quid pluris richiestodall’art. 628 c.2 c.p.” (pg. 3), poiché minaccia e percosse non erano finalizzatealla sottrazione della refurtiva né a guadagnare l’impunità, ma erano una merareazione all’intervento fisico dell’addetto alla sicurezza.2.

Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, èpreliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erroneaqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. Sul punto va ribadito che, secondo l'orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n.14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari,Rv. 279842).

Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilitàdell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidentidalla contestazione, avendo questa Corte ulteriormente riconosciuto che la verificasull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, dellasuccinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n.25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, ElZitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).3.

Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie,deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procedere allarivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, sulla base dell'analisidell’imputazione, della motivazione della sentenza o del ricorso. Infatti, già dallalettura dell’imputazione si comprende che l’azione violenta (minacce, spinta etestata) posta in essere dall’imputato fu diretta alla sottrazione della lattina di birrae del pezzo di formaggio, ed al conseguimento dell’impunità, trovando tuttavia laferma opposizione dell’addetto alla sicurezza (Diop Mamadou).

Per contro, la tesidifensiva fraziona la condotta complessiva in singole monadi prive di autonomosignificato, frutto di una non consentita parcellizzazione valutativa.4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente