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Ordinanza — n. 17260/2026 — snpen Generato dall'IA

Court orders correction of material error omitting civil party cost condemnation in criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17260/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered an ex officio correction of a material error in a criminal judgment that failed to condemn the defendant for civil party costs. The defendant requested this correction, noting the omission of a specific monetary award to civil parties Berini Rita and Berini Rolando. The court ruled that such omissions are amendable under Article 130 of the Code of Criminal Procedure and issued an order to add the missing condemnation clause.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Material errors in the operative part of a judgment regarding the condemnation of civil party costs are correctable ex officio to ensure the full execution of the decision.

Parole chiave

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material error correction civil party costs ex officio remedy criminal procedure amendment judgment operative part condono delle spese procedurali ripetibili correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord. n. 41856 del 26/11/2025, Scala
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Testo completo

01/2026, proposta d’ufficio nel processo a carico diGAMBINA ANTONIO, nato a Roma il 01/08/1987, il cui ricorso è stato decisoall’udienza del 9 gennaio 2026;vista la sollecitazione alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivodella sentenza;udita la relazione svolta dal consigliere FRANCESCO FLORIT.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLa Corte, visti gli atti del procedimento n. R.G. 33474/2025 (ricorrenteGambina Antonio) e quelli del proc. n. R.G. 1391/2026, formato per la correzionedell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 9249 del 9 gennaio2026, nella parte in cui non è stata disposta la condanna dell'imputato allarifusione delle spese nei confronti delle parti civili in epigrafe indicate;letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale predetto;rilevato che effettivamente, per mero errore materiale, nel dispositivo dellasentenza non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità;lette le conclusioni inviate dall’Avv.

Diamante Dolci per conto delle parti civili,con le allegate note spese, non considerate per mero errore materiale;rilevato che tale omissione è emendabile secondo la procedura di cui all’art.130 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, Ord. n. 41856 del 26/11/2025, Scala, nonmassimata sul punto); P.Q.MDispone correggersi il dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 9 gennaio2026 relativo al ricorso nrg 33474/2025, nel senso che dopo le parole "speseprocessuali." si aggiungano le seguenti parole: "Condanna inoltre l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili Berini Rita e Berini Rolando, che liquida in complessivi euro4.500,00, oltre accessori di legge”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso, 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente