Sentenza — n. 17253/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO,che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con il rigetto del ricorso nel resto;udito il difensore, l'avvocato GRIPPO GERARDO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza dalla Corte di appello di Bologna in epigrafe ha parzialmente riformatola sentenza del Tribunale di Ravenna che in data 04/06/2021 riconosceva Roberto Mancinicolpevole dei reati di rapina aggravata (capo A), lesioni personali (capo B) e detenzione eporto illegale di armi da sparo (capo C), dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui aicapi B) e C), e rideterminando nella misura ritenuta di giustizia la pena per il residuo delittodi rapina aggravata.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 17253/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha prospettato un vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non averconsiderato la sentenza impugnata il disturbo di personalità borderline del ricorrente ed ilsuo stato di tossicodipendenza, né il carattere del tutto eterogeneo rispetto ai fatti per cui siprocede, proprio del precedente penale per lesioni personali, da cui è gravato il Mancini.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata e presentano anche profili diaspecificità.2.
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tero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO,che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con il rigetto del ricorso nel resto;udito il difensore, l'avvocato GRIPPO GERARDO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza dalla Corte di appello di Bologna in epigrafe ha parzialmente riformatola sentenza del Tribunale di Ravenna che in data 04/06/2021 riconosceva Roberto Mancinicolpevole dei reati di rapina aggravata (capo A), lesioni personali (capo B) e detenzione eporto illegale di armi da sparo (capo C), dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui aicapi B) e C), e rideterminando nella misura ritenuta di giustizia la pena per il residuo delittodi rapina aggravata.2.
Il Mancini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale affidandolo a due motivi di impugnazione:2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.187, 192, 533 e 530 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione con riferimento all’erroneavalutazione del quadro indiziario ed all’identificazione di uno dei rapinatori nel ricorrente.Assume il ricorrente che il riconoscimento del Mancini da parte della persona offesaMattia Cornacchione deve ritenersi inattendibile, avendo questi rilasciato dichiarazioniincerte, contraddittorie e, comunque, in larga parte inattendibili, con gravi confusioni traquanto percepito al momento del fatto e quanto appreso nel corso delle indagini.La difesa contesta altresì che la sentenza impugnata si fonda anche sul raffronto visivotra le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della gioielleria teatro dellarapina e la persona del Mancini, valorizzando, in particolare, la testimonianza del marescialloDesiderio, e ritenendo che la bassa qualità dei filmati fosse superabile con “valutazioni chepuò compiere qualsiasi occhio umano”, nonostante la relazione del RIS di Parma avesseinequivocabilmente escluso la possibilità di procedere ad un confronto identificativo, perl’assoluta inidoneità del materiale visivo disponibile.Il ricorrente censura altresì la valutazione degli elementi indiziari posti a carico delMancini sul rilievo che anche le analisi dattiloscopiche e biologiche eseguite dal RIS diParma hanno escluso qualsiasi traccia a questo riconducibile, accertando invece solo lapresenza dell’impronta digitale del coimputato Massimiliano Musella.
Contesta, pertanto, lalogicità dell’affermazione secondo cui la rapidità dell’azione predatoria potrebbe spiegare ilmancato rinvenimento di impronte del Mancini, così come attribuisce a mera congettural’individuazione, nello stesso ricorrente, di uno dei tre soggetti di sesso maschilesull’autovettura vista transitare nei pressi del delitto.Infine, rileva la contraddittorietà dell’affermazione della sentenza secondo cui ilrapinatore difficilmente conserva il provento del reato in luogo a lui riconducibile, atteso checon tale affermazione la Corte ha inteso smentire la giustificazione del possesso di partedella refurtiva, da parte del coimputato Musella, che l’avrebbe data al Mancini in pagamentodell’affitto di casa, ma la stessa affermazione, applicata anche al ricorrente, loscagionerebbe dall’accusa di aver partecipato alla rapina.2.2.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha prospettato un vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non averconsiderato la sentenza impugnata il disturbo di personalità borderline del ricorrente ed ilsuo stato di tossicodipendenza, né il carattere del tutto eterogeneo rispetto ai fatti per cui siprocede, proprio del precedente penale per lesioni personali, da cui è gravato il Mancini.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata e presentano anche profili diaspecificità.2.
La censura volta a contestare l’attendibilità dell’asserito riconoscimento del Mancinida parte della persona offesa Mattia Cornacchione deve ritenersi aspecifica, in quanto non siconfronta in alcun modo con il percorso argomentativo della senza impugnata che, purriconoscendo l’attendibilità della testimonianza del gioielliere Cornacchione, non riferisce inalcuna sua parte del riconoscimento del Mancini da parte di quest’ultimo, soffermandosi,invece, sul riconoscimento del coimputato Musella.2.1. Altri sono, invece, gli indizi che la Corte territoriale senza incorrere in vizi logici haritenuto gravi, precisi e concordanti, sui quali si è fondato il riconoscimento della penaleresponsabilità del Mancini in ordine alla rapina aggravata posta in essere ai danni dellagioielleria del Cornacchione, il primo dei quali è stato ravvisato nella costante presenza diun’autovettura di proprietà della sorella del ricorrente nella piazza ove è ubicata la gioielleriateatro della rapina, dapprima con tre uomini a bordo, e poi con il solo conducente.
Ne eraconseguita una perquisizione nell’abitazione del Mancini, che aveva consentito di rinvenireivi numerosi preziosi sottratti alla gioielleria, oltre ad un cappellino verde ed occhiali da solecompatibili con quelli che le fotografie estratte dalla videocamera sul posto rappresentavanoindossati dal compagno del Musella durante la rapina.2.2. Infine, la Corte territoriale ha rilevato che la comparazione di uno dei fotogrammiestrapolati dalle videocamere con le immagini del Mancini scattate dalla polizia giudiziariadurante la perquisizione nella sua abitazione avevano consentito al Tribunale di riconoscereuna “forte somiglianza” tra il ricorrente ed uno dei due rapinatori – quello dalla corporaturapiù robusta –, in coerenza con il giudizio espresso dal teste Desiderio (che aveva potutoraffrontare i predetti fotogrammi con la persona da lui osservata in presenza durante laperquisizione, oltre che con le predette fotografie), rafforzato poi dalla stessa Corteterritoriale, che ha sottolineato come “la corporatura del Mancini si iscrive perfettamentenella sagoma ritratta dalla telecamera”, più sfumata, al pari della forma delle lenti degliocchiali da sole indossate dal rapinatore e perfino del cappellino dalla stessa forma e colore,verdastro e disomogeneo, rinvenuti nell’abitazione del Mancini, ove il cappellino avevaanche attaccato uno dei monili sottratti alla gioielleria.Con tali argomentazioni e dovizia di particolari, pertanto, la Corte territoriale hasuperato senza incorrere in alcun vizio logico le valutazioni del RIS che mai si era espressoin termini di “non compatibilità”, bensì nel senso della non esperibilità di quella comparazioneche, poi, è stata in concreto espletata e non illogicamente giustificata dalla sentenza.2.3.
Il Mancini ha ritenuto di giustificare il rinvenimento della refurtiva nella suaabitazione con la circostanza che vi avrebbe ospitato il Musella fino a qualche giorni primadella perquisizione, e questi gli avrebbe poi lasciato gli oggetti ivi rinvenuti in parte “incambio di metà dell’affitto”, di entità imprecisata, ed in parte in custodia.La Corte territoriale ha ritenuto tali giustificazioni inaffidabili per diversi motivi, tra i qualila considerazione che difficilmente un rapinatore o ricettatore, quale il Musella, occulta larefurtiva nel suo domicilio: si tratta di considerazione della quale correttamente il ricorrenteha evidenziato l’incoerenza, atteso che, ove fondata, dovrebbe estendersi anche allo stessoMancini.
Tale incoerenza, però, non appare idonea a superare o, comunque, a rendereillogica la valutazione di inverosimiglianza delle giustificazioni del ricorrente, fondata dallaCorte di appello sul carattere generico di queste ultime, del tutto prive di riscontri, ecomunque inidonee a giustificare il rinvenimento del cappellino verde, degli occhiali e di unapistola nera nell’abitazione del ricorrente.2.4. Del tutto logico, inoltre, deve ritenersi l’assunto della Corte territorialesecondo cui la rapidità dell’azione criminosa rende verosimile che non tutti i correi abbianorilasciato impronte digitali, sicché non può ritenersi determinante il mancato rinvenimento diimpronte del Mancini, non essendo questo indispensabile ad un giudizio di penaleresponsabilità fondato su altri elementi.3.
In relazione al secondo motivo, va evidenziato che la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche risulta essere stata giustificata da motivazione esente damanifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), avendo riconosciuto la Corte territoriale un ruolotutt’altro che secondario del ricorrente nell’azione criminosa, e rilevato altresì che il dolo e lacapacità a delinquere del Mancini non possano ritenersi in alcun modo attenuati dallatossicodipendenza e dal disturbo borderline dallo stesso lamentati, sicché difettano elementiidonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.4.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO IMPERIALI ANDREA PELLEGRINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.