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Ordinanza — n. 17195/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute genericity regarding recidivism application in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17195/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Mirko Rosapinta against a Siracusa Tribunal sentence imposing two years of imprisonment and a fine. The appellant argued that recidivism should not have been recognized, but the court found the grounds for the appeal were absolutely generic and failed to explain why the recognized recidivism was erroneous. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a sentence of application of punishment is inadmissible for absolute genericity if it fails to specify the reasons for excluding the recognized recidivism, as the correct legal qualification of the facts precludes such a claim.

Parole chiave

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absolute genericity recidivism application cassation appeal sentencing review Article 616 procedure porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
a Siracusa il 02/06/1992 avverso la sentenza in data 03/02/2026 del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Pena così calcolata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la recidiva infraquinquennale, ritenuto più grave il capo 2), pena base, anni due di reclusione ed euro 516 di multa, aumentata ex art. 81 cod.
Art. 23, comma 3 I. n. 110/1975
Art. 648 cod. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
art. 81 cod. pen
Pena così calcolata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la recidiva infraquinquennale, ritenuto più grave il capo 2), pena base, anni due di reclusione ed euro 516 di multa, aumentata ex art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305-01
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Testo completo

posto da Rosapinta Mirko, n. a Siracusa il 02/06/1992 avverso la sentenza in data 03/02/2026 del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 03/02/2026, il Tribunale di Siracusa, su richiesta delle parti, applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Mirko Rosapinta la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, con confisca dell'arma in sequestro, in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 23, comma 3 I. n. 110/1975 (capo 1), 648 cod. pen. (capo 2) e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (capo 3). Pena così calcolata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la recidiva infraquinquennale, ritenuto più grave il capo 2), pena base, anni due di reclusione ed euro 516 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen., di mesi nove di reclusione ed euro 284 di multa per il capo 1), ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen.,di mesi 3 di reclusione ed euro 100 di multa per il capo 3), pena diminuita come sopra per il rito.

2. Avverso la predetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio ritenendo che non andasse riconosciuta la recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità. Lo stesso non spiega le ragioni per le quali la recidiva - che il giudice ha riconosciuto e, previa congrua motivazione, ha correttamente applicato - andasse esclusa. Al riguardo va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto che, avverso la sentenza di applicazione pena, non possa essere dedotta con ricorso per cassazione l'erronea applicazione della contestata e ritenuta recidiva, non attenendo la stessa alla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305-01).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M