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Sentenza — n. 17058/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest and procedural nullity claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's arguments regarding procedural nullity and lack of interest were manifestly unfounded. The defense claimed the appointment of the court-appointed lawyer was irregular and that the order was not properly translated, while also alleging a lack of interest to pursue a claim for unjust detention. The court rejected these claims, ruling that the lawyer's replacement due to refusal of duty did not invalidate the process and that the detention claim was merely hypothetical without concrete grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The appointment of a court-appointed defense lawyer following the refusal of previous professionals does not constitute a ground for nullity, and hypothetical claims for unjust detention do not satisfy the requirement of concrete interest.

Parole chiave

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procedural nullity court appointed lawyer lack of interest unjust detention claim inadmissible appeal procedimento in contumacia mancata comparizione all'udienza soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 and 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale
Art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre nel prisma della violazioneprocessuale (art. 606, lett.
Art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione,del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett.
Art. 29 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
V’è carenza di interesse anche in relazione al secondo motivo in ragione delladisposta scarcerazione del ricorrente prima della celebrazione dell’udienza ex art. 309cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 178 cod. proc. pen
Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione,del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12097 del 29/03/1989, Sabbatino
Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo
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Testo completo

BUNALE DI BARI;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibilela richiesta di riesame depositata dalla difesa di Subayo Drammeh per sopravvenutacarenza di interesse, essendo, l’indagato, stato rimesso medio tempore in libertà.2.

Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge processuale (art.606, lett. c, cod. proc. pen.), indicando in particolare gli artt. 178 e 97 cod. proc. pen.e 29 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla nomina del difensore d’udienza nonchéomessa motivazione o illogicità del provvedimento del 9 dicembre 2025.La carenza di interesse è stata affermata a dispetto del paventato interesse acoltivare la richiesta di riconoscimento per l’ingiusta detenzione, determinata dallaillegittimità della nomina del difensore d’ufficio e dalla mancata comunicazionedell’udienza di convalida al difensore d’ufficio inizialmente nominato ma ad altrodifensore, successivamente individuato.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre nel prisma della violazioneprocessuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), la nullità dell’ordinanza cautelare per lamancata traduzione dell’ordinanza emessa il 20 novembre 2025.Il ricorrente si è dovuto difendere nei confronti di un’ordinanza tradotta solamenteall’esito dell’interrogatorio, mentre la misura era stata applicata in precedenza ma nonimmediatamente ostesa in lingua comprensibile al Drammeh per mancanza diinterprete.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché adduce due motivi manifestamente infondati.2.

Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione,del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett. c,cod. proc. pen., identificandosi la violazione delle norme dirette ad assicurare“l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato” nella individuazione percosì dire ‘progressiva’ del difensore d’ufficio, a seguito del diniego dei primi dueprofessionisti (avv. Alesssandro Calvio ed avv. Gerardo Lopriore) di svolgere la funzionedi domiciliatario dell’indagato.2.1.

A giudizio di questo Collegio, la dedotta nullità non sussiste perché, come silegge nel ricorso stesso, la nomina del (terzo) difensore di ufficio è la conseguenza dellarinuncia ad assumere l’incarico da parte dei due precedenti professionisti, piuttosto chedalla decisione dell’autorità procedente. Ogni eventuale conseguenza, pertanto, si ponesul piano professionale, ed in particolare disciplinare, per il rifiuto di assumere l’ufficio,non potendo assumere refluenza sul processo.Nella medesima prospettiva va ricordato come, per giurisprudenza risalente allavigenza del precedente codice di rito, quand’anche si volesse ritenere configurabileun’inosservanza delle formalità inerenti alla nomina del difensore d'ufficio, la circostanzain ogni caso non avrebbe refluenza sulla validità dell'assistenza difensiva (Sez. 1, n.12097 del 29/03/1989, Sabbatino, Rv. 182043-01).2.2.

Ne consegue che la nomina di un difensore di ufficio con le modalità descrittenel ricorso non è causa di nullità (non prevista da alcuna disposizione di legge), e inparticolare di quella prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si riferisce all'assistenzadel difensore (cioè alla concreta possibilità per un difensore di prestare la propria operaprofessionale a favore del proprio assistito, in forza di nomina ufficiosa o fiduciaria) enon anche alle modalità della nomina.2.3. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “La dichiarazione deldifensore d’ufficio, all’atto della comunicazione della propria nomina, di rinunciaall’incarico per dichiarata indisponibilità alla domiciliazione dell’indagato presso il propriostudio configura giustificato motivo che legittima la nomina di altro difensore d’ufficio insua sostituzione”.2.4.

Va inoltre rilevato che tanto meno la dedotta nullità può valere per contestarela legittimità del provvedimento per non aver considerato il paventato interesse ad “unapossibile richiesta da avanzare in materia di ingiusta detenzione” (pg. 2), richiestameramente ipotetica a fronte di un interesse che deve essere concreto e specifico, eche, comunque, come evidenziato nel provvedimento impugnato, era preclusa dallamancanza, in capo al difensore, di specifica procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).3. V’è carenza di interesse anche in relazione al secondo motivo in ragione delladisposta scarcerazione del ricorrente prima della celebrazione dell’udienza ex art. 309cod. proc. pen. (motivo, peraltro, che non era stato proposto con l’istanza di riesame,né risulta essere stato verbalizzato all’udienza tenutasi in data 9 dicembre 2025, allaquale nessuna delle parti ha partecipato).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente