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Sentenza — n. 17015/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in changing legal qualification without sentencing impact.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17015/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a concrete interest in the appeal. The defense argued that the lower court erred in qualifying the defendant's role in an information fraud case, claiming the defendant's account crediting constituted the consummation of the fraud rather than just money laundering. The court rejected this, noting the appeal sought only a formal reclassification without challenging the final sentence, which was already lighter than the first instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 640 ter, cod. pen.; Art. 648 bis, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it seeks merely to change the legal qualification of facts without affecting the operative part of the judgment, as there must be a concrete and immediate interest in removing a procedural disadvantage.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest legal qualification money laundering information fraud procedural costs Cassazione truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 c.p.p.
Art. 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 640 ter cod. pen.
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva ritenuto Oscar Trotto responsabile del concorso nel delitto di cui all'art. 640 ter, secondo comma, cod.
Art. 648 bis cod. pen.
pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa - ha ritenuto corretta l'originaria imputazione di delitto di riciclaggio; riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, quarto comma, nonché le circostanze di cui all'art.
Art. 62 bis cod. pen.
648 bis, quarto comma, nonché le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi otto di reclusione, confermando, nel resto, la decisione di primo grado.
art. 62 bis cod. pen
648 bis, quarto comma, nonché le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi otto di reclusione, confermando, nel resto, la decisione di primo grado.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 648-bis cod.pen
Rileva ulteriormente la Corte che il difensore lamenta in via esclusiva l'operata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi
Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi
286052 - 01; in senso conforme Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv.
Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016, Barrai
Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'ilio
Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone
Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015, K.
Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

RESCIA il 12/05/1968 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva ritenuto Oscar Trotto responsabile del concorso nel delitto di cui all'art. 640 ter, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa - ha ritenuto corretta l'originaria imputazione di delitto di riciclaggio; riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, quarto comma, nonché le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi otto di reclusione, confermando, nel resto, la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 110 e 640 ter cod. pen., in relazione al momento consumativo del reato di frode informatica, presupposto del contestato delitto di riciclaggio. La difesa contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'imputato non avrebbe mai fornito elementi utili a ritenere il suo concorso nel reato di frode informatica: a smentire la tesi dei giudici d'appello soccorre il dato, che emerge per tabulas, dell'avvenuto accredito sul conto corrente del Trotto del profitto del reato.

Coerentemente, quindi, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta del Trotto si fosse collocata nel bel mezzo del flusso finanziario, sicché la sua condotta non si era posta all'esterno, bensì all'interno della frode informatica, avendo egli ricevuto direttamente dalla persona offesa il profitto illecito. Osserva la difesa che, nel reato di frode informatica, esattamente come nella truffa, il momento consumativo coincide col conseguimento dell'ingiusto profitto; nel caso di specie - in cui l'accredito delle somme avveniva sul conto corrente dell'imputato, il quale aveva indicato, a tal fine, le proprie coordinate bancarie ai concorrenti -, il momento consumativo si perfezionava, appunto, con l'accredito delle somme.

3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Deve rilevarsi che le censure in punto di qualificazione giuridica risultano generiche, e comunque manifestamente infondate, non rapportandosi puntualmente alla motivazione della 1Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di diagnosi differenziale tra concorso nel delitto presupposto e riciclaggio. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che risponde del delitto di frode informatica colui che, d'accordo con gli autori materiali della condotta criminosa e a specifica conoscenza della stessa, abbia ricevuto le somme di provenienza illecita al fine della successiva redistribuzione, mentre il soggetto che abbia aperto ed operato sul conto corrente quale titolare al solo fine di permettere agli autori del reato di venire in possesso del profitto risponde del delitto di riciclaggio, non configurandosi alcun profilo di concorso, neppure morale, nel reato di frode informatica ( così in motivazione, Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052 - 01; in senso conforme Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653 - 01;

Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016,Barrai, Rv. 266947-01). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha evidenziato ai fini della riqualificazione l'assenza di concreti elementi da cui desumere la conoscenza e consapevolezza in capo all'imputato dell'utilizzabilità del conto per l'esecuzione dello specifico episodio delittuoso presupposto.

2. Rileva ulteriormente la Corte che il difensore lamenta in via esclusiva l'operata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. in conformità all'originaria contestazione, derubricata in primo grado, senza tuttavia chiarire l'interesse all'impugnazione sul punto. Questa Corte ha in più occasioni precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'ilio, Rv. 270246 - 01;) Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017,Morrone, Rv. 270957 - 01;

Sez. 6, n. 24608 del 02/04/2015,K., Rv. 264166 - 01). Infatti, il riconoscimento del diritto all'impugnazione è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01; v. anche, in relazione alla prospettiva "utilitaristica" sottesa alla nozione di interesse a impugnare nel sistema processual-penalistico, Sez U.

Marinaj, Rv. 251693-01). Nella specie il ricorrente non sviluppa alcun argomento circa le ricadute pratiche eventualmente pregiudizievoli del diverso inquadramento giuridico della fattispecie, a fronte di una decisione che ha operato un trattamento sanzionatorio di favore rispetto alle omologhe determinazioni assunte dal primo giudice.

23. Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M P.Q.M