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Sentenza — n. 16863/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds against search warrant review orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica filed a cassation appeal against a review order granting a request to examine a search warrant. The defense argued the lower court failed to consider specific perquisition indications regarding data extraction criteria. The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 and Art. 611 co. 1 bis c.p.p.: A cassation appeal against an order reviewing a search warrant is admissible only for violation of law; appeals based solely on disagreement with the reasoning or evaluation of facts are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility search warrant review order violation of law ground procedural defect requirement code of criminal procedure sequestro di dati informatici reati contro la sfera personale riservata protezione dei dati di carattere personale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 c.p.p.
Art. 611 co. 1 bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo
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Testo completo

4/09/1963avverso l’ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di CampobassoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni dei difensori, avv. Mariano Prencipe e avv. GaetanoDomenico Caterino, cha hanno chiesto l’inammissibilità o, in subordine, ilrigetto del ricorso, con conferma dell’ordinanza impugnata.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss.

C.p.p.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 7 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accolto la richiestadi riesame presentata nell’interesse di Vincenzo Peca avverso il decreto di sequestroprobatorio emesso in data 15 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale diCampobasso, avente ad oggetto un telefono cellulare ed i dati in esso contenuti.2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione per non avere il Tribunaletenuto conto delle indicazioni del decreto di perquisizione, con riferimento sia alle ragioni delsequestro sia all’impossibilità, rispetto ai reati contestati, di orientare ex ante l’attività diestrazione dei dati secondo criteri selettivi e di effettuare una concreta perimetrazionetemporale della ricerca.Con memoria pervenuta tramite pec il 9 marzo 2026 i difensori di fiducia di VincenzoPeca hanno contestato l’impugnazione del PM, argomentando a riguardo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo non consentito.Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).2.

La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultandoesplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto disequestro: accertata la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto chedal tenore del decreto risulti disposto un sequestro totalizzante, scevro da reali criteri selettivie da un preciso periodo temporale di estrazione/conservazione dei dati e delle informazionieffettivamente necessari alle indagini preliminari in corso.La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma delprovvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad unadiversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazionesenz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI AGOSTINACCHIO ANGELO CAPUTO