Sentenza — n. 16862/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAoli il 25/03/1984avverso l’ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di CampobassoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. Mariano Prencipe del foro diCampobasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16862/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Mariano Prencipe del foro diCampobasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss.
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oli il 25/03/1984avverso l’ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di CampobassoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. Mariano Prencipe del foro diCampobasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss.
C.p.p.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 7 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accoltoparzialmente la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Antonio Giuseppe Coccaroavverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15 dicembre 2025 dal PubblicoMinistero presso il Tribunale di Campobasso, limitatamente ad un telefono cellulare ed aidati in esso contenuti.2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione per non avere il Tribunaletenuto conto delle indicazioni del decreto di perquisizione, con riferimento sia alle ragioni delsequestro sia all’impossibilità, rispetto ai reati contestati, di orientare ex ante l’attività diestrazione dei dati secondo criteri selettivi e di effettuare una concreta perimetrazionetemporale della ricerca.2.1.
Con memoria pervenuta tramite pec il 12 marzo 2026, la difesa dell'indagatocontestava il motivo di ricorso e ne chiedeva il rigetto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo non consentito.Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).2.
La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultandoesplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto disequestro: accertata la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto chedal chiaro tenore del decreto risulti disposto un sequestro totalizzante, scevro da reali criteriselettivi e da un preciso periodo temporale di estrazione/conservazione dei dati e delleinformazioni effettivamente necessari alle indagini preliminari in corso.La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma delprovvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad unadiversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazionesenz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI AGOSTINACCHIO ANGELO CAPUTO