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Ordinanza — n. 16611/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals regarding plea agreement sentencing are inadmissible for omitted qualification or penalty errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeals filed by Montella and Di Costanzo inadmissible. The appellants argued for annulment due to omitted legal qualification of money laundering and violations regarding plea agreement terms. The Court ruled that such grievances are excluded from appeal rights when they concern waived issues or sentencing errors not affecting the agreement's legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement judgments are inadmissible for omitted legal qualification of the crime or errors in penalty determination, as parties waive these grounds upon reaching the agreement.

Parole chiave

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plea agreement appeals omitted legal qualification penalty determination errors waiver of grievances inadmissible cassation ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Nell’interesse di Montella Aniello si deduce “Annullamento della gravata sentenza exart. 606 lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nell’interesse di Montella Aniello si deduce “Annullamento della gravata sentenza exart. 606 lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
c) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.”.4.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
art. 192 cod. proc. pen
c) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.”.4.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

ncenzo, nato a NAPOLI il 26/07/1968avverso la sentenza del 04/02/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi degli Avvocati Michele Russo eMichele Maimoneudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni AriolliRicorsi trattati de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Montella Aniello Salvatore e Di Costanzo Vincenzo, a mezzo dei rispettivi difensori difiducia, ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parziale riforma dellasentenza del Gup del Tribunale di Nola, è stata rideterminata, ai sensi dell’art. art. 599-biscod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati rispettivamente ascritti.2. Nell’interesse di Montella Aniello si deduce “Annullamento della gravata sentenza exart. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione alla qualificazionegiuridica del reato di riciclaggio di cui al capo a) nell’ipotesi di tentativo, con necessariarideterminazione della pena quanto alla riconosciuta continuazione fra i reati di cuiall’imputazione”.3. Nell’interesse di Di Costanzo Vincenzo si deduce “Violazione dell’art. 606, comma 1,lett.

c) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.”.4. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.4.1. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dellecondizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1,n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).

Nessuna delle ipotesi consentitericorre nel caso in esame.4.2. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esitodel concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurarela qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordatiimplica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza,anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione diuna pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato conriferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato exart. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedentestrumento deflattivo).(Sez. 6, n. 41254del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01).5.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI PIERO MESSINI D'AGOSTINI