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Ordinanza — n. 16607/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging applied sentence under Art. 129 procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the application of a plea bargain sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of verification for dismissal causes, but the court held that such appeals are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying plea bargains are inadmissible for violations of Article 129 unless they fall within the specific statutory exceptions listed in Article 448.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 129 violation procedural code limits court costs award annullamento del licenziamento soppressione della rendita impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod.
art. 444 cod. proc.pen
Gravina Antonello Raffaele ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso lasentenza in epigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., la pena di giustizia concordata tra le parti in ordine ai reati ascritti di cui alla rubrica.2.
art. 129 cod. proc. pen
278337 – 01).E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazioneche dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesidi cui all’art. 129 cod. proc. pen.4.
art. 606 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019
279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep.
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Testo completo

7/2025 del GIP TRIBUNALE di Forli'visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. Giuseppe Brancasiudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni AriolliRicorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Gravina Antonello Raffaele ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso lasentenza in epigrafe indicata che ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., la pena di giustizia concordata tra le parti in ordine ai reati ascritti di cui alla rubrica.2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129cod. proc. pen.3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostoper motivo non consentito tra quelli tassativamente stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen.La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui sideduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazioneche dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesidi cui all’art. 129 cod. proc. pen.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI PIERO MESSINI D'AGOSTINI