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Ordinanza — n. 16505/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a judgment's written order to include civil party's litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16505/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of the written judgment to include the civil party's litigation costs. The civil party, Taranto Municipality, argued that the original order omitted these expenses due to a material error. The court granted the request to amend the decision to reflect the awarded sum.

Regesto Legislator

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Art. 362, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The court may correct material errors in the operative part of a judgment upon its own motion or request, ensuring the final decision accurately reflects the substantive ruling.

Parole chiave

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material error correction judgment amendment civil party costs litigation expenses court of cassation procedural remedy written order defect arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 362, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

di sentenza di questa Corte trascritto sul ruolo di udienza del20/11/2025;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratoregenerale Vincenzo Senatore, che ha chiesto procedersi alla correzione di errore materiale.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetta la richiesta d’ufficio, volta alla correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo della sentenza in epigrafe, nella parte in cui è stata omessa la statuizione relativaalla liquidazione delle spese richiesta dalla parte civile;lette le conclusioni depositate all’udienza del 20 novembre 2025, unitamente alla notaspese, dalla parte civile Comune di Taranto, che per mero errore materiale non sono stateconsiderate;

P.Q.MLa Corte dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 20/11/2025nell'ambito del procedimento c/Prenna Fernanda (R.G. 28211/2025) nel senso che dopo ladicitura "dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" va aggiuntala seguente dicitura "condanna altresi' la ricorrente alla rifusione della spese di assistenza edifesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Taranto, che liquida in euro3686,00 oltre accessori di legge".Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente