Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to challenge double conformity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's confirmation of the defendant's conviction for aggravated robbery. The defendant argued for a retrial based on alleged evidence distortion and the application of mitigating circumstances, but the court found these grounds insufficient. The decision relied on the principle that appeals must specifically identify procedural vices and cannot challenge a 'double conformity' judgment without new evidence, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specifically identify the grounds for alleged evidence distortion or if it attempts to challenge a judgment of double conformity without presenting new, unexamined evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARESTURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l’avvocato SCAGLIOLA MARCO in difesa di NARCISIO DENIS GIOVANNI, che hachiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio dipenale responsabilità espresso nei confronti di Denis Giovanni Narcisio, all’esito di giudizioabbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, consentenza del 13 dicembre 2023, in ordine ad una rapina pluriaggravata consumata ai dannidella filiale di Solbiate Olona della Banca Popolare di Sondrio, della quale risultavanoesecutori materiali i coimputati Vincenzo Patricola, Vincenzo Marino ed Antonio Cirivilleri,mentre al Narcisio veniva riconosciuto il ruolo di basista, insieme con Barbara Tucci, nonchéin ordine alle lesioni personali arrecate nell’occasione al direttore della banca.La pronuncia della Corte di appello veniva emessa in sede di rinvio, a seguitodell’annullamento - per l’omessa citazione del ricorrente nel domicilio eletto - da parte diquesta seconda sezione della Corte di Cassazione, di altra sentenza della Corte di appello diMilano che il 17/10/2024 aveva confermato la condanna in primo grado.2.
Premesso che dalle immagini estratte dagli impianti di videoregistrazione della bancae dalle sommarie informazioni testimoniali dei presenti era emerso che tre uomini travisati edarmati – che le sentenze di merito hanno individuato nei coimputati del Narcisio – si eranointrodotti nell’istituto bancario, avevano ferito il direttore, immobilizzato i presenti con fascettedi plastica e si erano impossessati di 24.000,00 euro, i giudici di merito hanno rilevato:- che il direttore della banca aveva riferito che tre giorni prima della rapina, il 18/1/2022,una donna – identificata in Barbara Tucci, giudicata separatamente – aveva chiesto unappuntamento per il 21 gennaio, e le riprese con la videocamera avevano evidenziato che lastessa aveva raggiunto la banca a bordo di una Jeep Renegade, intestata all’impresa dinoleggio presso cui la quale svolgeva attività lavorativa il Narcisio e nella disponibilità diquesto;- che il sistema di geolocalizzazione di cui era dotata tale vettura consentiva diverificare che era parcheggiata tutte le sere presso il campo Nomadi di Muggiano, dimoradel Narcisio, mentre al mattino si fermava presso l’abitazione della Tucci; - che l’analisi dei tabulati di un’utenza riconosciuta dallo stesso Narcisio come nellasua disponibilità, e di altre due utenze - ritenute in uso allo stesso Narcisio, benché intestatea soggetti stranieri, ed aggancianti la stessa cella in cui è collocata la sua dimora - ed ilposizionamento della Jeep Renegade avevano rivelato che il 18 gennaio gli spostamentidella Tucci erano sovrapponibili a quelli della Jeep e che la mattina del 21 gennaio l’utenzadella prdetta aveva scambiato messaggi con le utenze fittiziamente intestate agli stranieri elocalizzate negli stessi luoghi ove si trovava la Jeep Renegade, ed altresì che vi erano statialtresì contatti tra l’utenza in uso al Narcisio e quella in uso al Particola, autore materialedella rapina;- che il Narcisio aveva dichiarato di aver ripetutamente sub-noleggiato l’autovettura allaTucci per cento euro al giorno e che, spaventato dall’arresto di questa, avevaimmediatamente restituito l’automobile.Con l’atto di appello il ricorrente aveva contestato la prova che le due utenze intestate asoggetti stranieri potessero essere a lui ricondotte, se non sulla base di mere presunzioni, edaltresì che dai tabulati fosse emerso che queste si muovevano insieme ad utenzaeffettivamente in suo possesso; in particolare contestava che ciò fosse accaduto il18/1/2022, giorno del sopralluogo.
Assumeva, inoltre, che anche l’eventuale riconducibilitàdelle utenze al Narcisio non proverebbe la sua responsabilità, nel difetto di intercettazioniaventi ad oggetto conversazioni con la Tucci ed il Patricola. Deduceva, infine, che adeffettuare il percorso da Rho all’istituto di credito era stata solo l’utenza della Tucci e non giàquelle attribuite al Narcisio. La sentenza della Corte territoriale ha valorizzato il dato, pacifico, che la nottedell’arresto della Tucci per un’altra rapina il Narcisio si sia precipitato a recuperare la Jeeped a restituirla perché spaventato dall’arresto, ed ha ritenuto tale circostanza rilevante ancheperché nei pressi dell’abitazione della Tucci vi era una delle utenze riconosciute in uso alricorrente, con cui sono stati inviati due messaggi alla moglie di questo, ed i cui spostamentisono coerenti con lo spostamento della Jeep in Piemonte: si è perciò ritenuto provato che ilNarcisio fosse in stretto contatto con la Tucci e che vi fosse un collegamento tra l’arresto diquesta e la Jeep Renegade.L’attribuzione al Narcisio delle utenze intestate a stranieri, poi, ha portato la Corteterritoriale a collocare il ricorrente sulla scena del crimine al momento del sopralluogo e diverificare la messa a disposizione dell’auto per il supporto alla rapina: una delle utenze,infatti, aveva agganciato le celle telefoniche ubicate nell’area di copertura di Rho insiemeall’altra e a quella della Tucci, scambiando diversi messaggi SMS con quest’ultima, mentrel’altra utenza attribuita al Narcisio era localizzata a Rho anche poco dopo, contestualmentealle utenze in uso al Patricola ed alla Tucci.
Ad avviso della Corte di appello, pertanto, itabulati collocavano il Narcisio sulla scena dei fatti sia in occasione del sopralluogo che inquella della rapina, in questo confortate anche da localizzazioni comuni e comunicazioni conalmeno uno dei rapinatori.3. Il Narcisio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corteterritoriale affidandolo a due motivi di impugnazione:3.1. Mancanza di motivazione su un punto decisivo ai fini dell’affermazione diresponsabilità, atteso che nel ricorso in appello si contestava la ritenuta presenza dell’utenza351/1613183 il 18/1/2022 nel percorso da Rho a Solbiate Olona, luogo del sopralluogo,evidenziando un equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, atteso chedall’informativa risultava, invece, che la sola utenza della Tucci avrebbe proseguito ilpercorso da Rho a Solbiate Olona il predetto giorno del sopralluogo, mentre quellariconosciuta in uso al ricorrente si sarebbe fermato a Rho.3.2.
Mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale conriferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando precedenti estintiex art. 445 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di norma che prevede l’estinzione non solodel reato, ma anche di ogni effetto penale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione dilegittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata si è confrontata adeguatamente con l’assunto difensivo,prospettato con l’atto di appello, secondo cui difetterebbe la prova della ritenuta presenza,tra le altre, dell’utenza 351/1613183 il 18/01/2022 sul luogo della rapina al momento delsopralluogo, evidenziando, invece, che in tale giorno l’utenza di cui si tratta era stata“localizzata da Muggiano verso Rho e successivamente, in orario compatibile con ilsopralluogo presso l’istituto bancario, da Rho verso Busto Arsizio e Olgiate Olona (attigua aSolbiate Olona)”.Il ricorrente contesta queste affermazioni assumendo che, invece, “il telefonoasseritamente in uso al prevenuto sarebbe stato rilevato l’ultima volta a Rho”, in tal modoprospettando, nella sostanza, ma in termini generici, un travisamento della prova sul punto.La sentenza di appello, peraltro, ha confermato la pronuncia di primo grado, sicchégiova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio deltravisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materialeprocessuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con ilricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito daldevolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, perrispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori nonesaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01;
Sez.2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi, Rv. 258438-01): ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso in esame,utenza, la stessa ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado (pag. 32). Peraltro, ildifetto di corrispondenza tra le valutazioni della sentenza impugnata e le acquisizioniprocessuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, acondizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti - condizione inalcun modo soddisfatta dal ricorso in esame - e sempre che la contraddittorietà dellamotivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità alriguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili leminime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01).A frontedella pluralità dei concordanti indizi valorizzati dalla sentenza impugnata, invece, il ricorrentenon ha in alcun modo evidenziato le ragioni per le quali l’elemento indicato dovrebbe essereconsiderato determinante per disarticolare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito.3.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto deve condividersila giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui ai fini dell'applicabilità dellecircostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della penadi cui all'art. 133 cod. pen., può considerare qualsiasi elemento idoneo a lumeggiare lapersonalità dell’imputato, compresi i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e,pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del13/06/2013, Paderni, Rv. 257200-01).
Peraltro, la doglianza deve ritenersi anche aspecifica,riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche il comportamento post factumdel ricorrente volto a far sparire la jeep al fine di ostacolare le indagini.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO IMPERIALI ANDREA PELLEGRINO