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Sentenza — n. 16330/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls police detention validation due to failure to notify second defense lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16330/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the validation order of police detention while declaring the remainder of the appeal inadmissible. The defendant's defense team argued that the first lawyer's failure to notify the second lawyer of the hearing date violated their right to defense under Articles 178(c) and 24 of the Constitution. The court ruled that this omission caused a general intermediate nullity of the validation hearing, which could not be cured by scheduling a subsequent hearing.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 24 Cost.: The failure to notify one of two defense lawyers of the date of a detention validation hearing constitutes a general intermediate nullity of that hearing, which cannot be cured by a subsequent scheduling.

Parole chiave

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police detention validation defense lawyer notification general intermediate nullity right to defense violation cure of nullity riapertura della procedura d'asilo deposizione inattendibile convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
art. 24 Cost
art. 294 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena
(Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv.
Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Hajdaraj
Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain
Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv.276449-03; Sez.
Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, Calvigioni
Sez. 6, n. 8317 del 18/06/1992, Guechai
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Testo completo

TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;lette le conclusioni del pubblico ministero che, nella persona della Sostituta Procuratricegenerale LIDIA GIORGIO, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Alessandro Capriotti, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza di convalida di fermo ed applicazione di misura cautelare emessa neisuoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 25 ottobre2025 in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso e dallafinalità di agevolare compagine mafiosa.A sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione del diritto di difesa ai sensi delcombinato disposto dell’art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. sulla base dellaseguente sequenza di atti:- il 23/10/2025 il Capriotti era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per lasuddetta ipotesi di reato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero nella successivamattina del 24 ottobre;- al momento del fermo, il Capriotti nominava due difensori: l’avv. Pietro Ferretti el’avv. Daniele Fiorino;- soltanto il primo, però, riceveva avviso della fissazione dell’udienza di convalida delfermo al giorno 25/10/2025, ed in sede di udienza lo stesso avvocato Ferretti eccepiva ilmancato avviso al codifensore avv.

Fiorino; tuttavia il Giudice per le indagini preliminari, “vistii tempi brevi previsti dalla legge” procedeva oltre nell’interrogatorio di garanzia, all’esitoconvalidando il fermo ed applicando la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero;- in data 27 ottobre 2025, però, lo stesso Giudice per le indagini preliminari emettevanuovo avviso di fissazione di “udienza di convalida del fermo” per il giorno successivo, 28ottobre, con notifica ad entrambi i difensori del provvedimento di fissazione del seguentetenore: “rilevato che in data 25/10/2025 si è svolta l’udienza di convalida del fermo, all’esitodella quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, nella quale ildifensore presente, avv.

Pietro Ferretti, ha eccepito l’omessa notifica della fissazionedell’udienza al secondo difensore di fiducia, avv. Daniele Fiorino, dispone fissarsi nuova dataper l’interrogatorio di garanzia …”.Sulla base di tale sequenza dei fatti, il difensore deduce che il secondo decreto difissazione dell’udienza di convalida dimostra la sussistenza della nullità dell’udienza diconvalida tempestivamente dedotta dalla difesa “e di tutti gli atti ad essa conseguiti”.2. Il pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale LidiaGiorgio, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.L’omesso avviso all’avv. Fiorino della fissazione dell’udienza di convalida del fermo delCapriotti per il giorno 25/10/2025 ha determinato una nullità di ordine generale a regimeintermedio, tempestivamente eccepita.Per pacifica giurisprudenza, infatti, la nullità di ordine generale a regime intermedioderivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudiziodeve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensidell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545-01) pienamente rispettato nelcaso di specie, atteso che il difensore presente, avvocato Ferretti eccepiva nell’udienza diconvalida il mancato avviso al codifensore avv.

Fiorino: nullità che non può ritenersi esserestata sanata dalla fissazione di altra e successiva udienza di convalida.Ne consegue la nullità del provvedimento di convalida del fermo di polizia, mentre devericonoscersi l’inammissibilità della richiesta di annullare anche “gli atti ad essa conseguiti”.Come riconosciuto dall’unanime giurisprudenza di questa Corte di cassazione, infatti, lanullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto nondetermina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendoquest'ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, madetermina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termineprevisto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826-01;

Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv.276449-03; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv. 258993-01; Sez. 6, n.8317 del 18/06/1992, Guechai, Rv. 191323-01).2. L’ordinanza di convalida del fermo del Capriotti, pertanto, va annullata senza rinvio,ed il ricorso dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO IMPERIALI ANDREA PELLEGRINO