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Sentenza — n. 16232/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16232/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16232/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Ivreain data 22 settembre 2023 nei confronti di Diego De Glaudi e di Samuele Mozzillo,oltre che di Marco Tappari, ha ridotto la pena inflitta al De Gluadi, a seguito diconcordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermato la condanna del Mozzillo,in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti (capo A, tentata rapina aggravata;B, lesioni personali; C, porto ingiustificato di una mazza da baseball;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 29 cod. pen, articolo 616 cod.proc. pen; Sentenza — n. 16232/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, infatti, era a bordo dellastessa auto che intercettò quella del Giacolone e la inseguì, costringendo ilconducente a fermarsi, per poi consentire al De Glaudi di sorprendere la vittima inprossimità di casa.L’esclusione della connivenza non punibile ha trovato, quindi, sufficientiargomenti di ordine logico, basati sugli atti di indagine, attestanti il ruolo delMozzillo che rimase sul posto per dare manforte al complice e rafforzare il suoproposito criminoso, in tal modo accrescendo la valenza intimidatoria delle azionipredatorie, realizzate non da un solo soggetto, ma da più persone riunite.5.

Parole chiave

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altri reati reati violenti partecipazione al reato rapina qualificata tentata rapina delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 110 cod. pen
Nell’interesse del Mozzillo sono articolati tre motivi di ricorso.Con il primo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, conparticolare riferimento all’art. 110 cod. pen.
art. 29 cod. pen
b) che nel caso di specie, la Corte di appello haridotto la pena inflitta al De Glaudi ad anni quattro e mesi dieci di reclusione,sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per ladurata di anni cinque, correttamente applicando l’art. 29 cod. pen.
articolo 616 cod.proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Pietro Molinoche ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del Mozzillo;lette le conclusioni della difensora del Mozzillo, avv. Benedetta Perego del forodi Torino, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e nell’annullamentodella sentenza impugnata, in replica alle conclusioni del PG.RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Ivreain data 22 settembre 2023 nei confronti di Diego De Glaudi e di Samuele Mozzillo,oltre che di Marco Tappari, ha ridotto la pena inflitta al De Gluadi, a seguito diconcordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermato la condanna del Mozzillo,in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti (capo A, tentata rapina aggravata;B, lesioni personali; C, porto ingiustificato di una mazza da baseball;

D, rapinaaggravata; E, lesioni personali; F, rapina aggravata; G, lesioni personali).2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i difensoridi fiducia di Samuele Mozzillo e di Diego De Glaudi con separati atti.2.1. Nell’interesse del Mozzillo sono articolati tre motivi di ricorso.Con il primo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, conparticolare riferimento all’art. 110 cod. pen. e alla affermata responsabilitàconcorsuale nelle condotte delittuose del De Glaudi ai danni delle persone offeseMatteo Fontana e Marco Giacalone (capi A, B, C, D delle imputazioni), per averela corte territoriale escluso al riguardo la cd. connivenza non punibile.

Richiamatii principi di diritto in materia, il ricorrente ritiene che i giudici di merito non abbianoconsiderato la neutralità della sua presenza, avendo egli assistito all’azioneviolenta del De Glaudi, senza contribuire in alcun modo alla commissione dei reati(era a bordo, come passeggero, dell’auto che aveva impedito la fuga del Fontana;la mancata sollecitazione di un intervento delle Forze dell’ordine non potevacostituire condotta omissiva rilevante ai fini della responsabilità concorsuale;ugualmente, l’omesso invito al De Glaudi di desistere dall’azione e il fatto di essersiallontanato con lui dopo il delitto non costituivano indici di partecipazione all’altruiaggressione, non essendovi stata alcuna interazione tra i due imputati durante laviolenza sulla vittima; lo stesso dicasi per la rapina in danno del Giacalone, il qualeaveva percepito appena la presenza del Mozzillo, estraneo all’azione violenta delDe Glaudi).Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione per travisamentodella prova in relazione alle telefonate intercorse con Vittorio De Glaudi, alle celleagganciate e alla trascrizione della telefonata di Matteo Fontana ai Carabinieri(richiesta di intervento del 2 novembre 2021); elementi di prova indicati nel terzomotivo di appello e non esaminati dalla corte territoriale, nonostante l’indubbiautilità ai fini della decisione per escludere il ruolo attivo attribuito al Mazzillo.Con il terzo motivo, infine, si eccepisce il vizio di motivazione, ritenutaapparente, con riferimento all’asserito ruolo di rafforzamento rispetto alla condottadel coimputato Diego De Glaudi, sulla base della mera presenza sul luogo delleaggressioni, senza alcun significativo effetto intimidatorio per le persone offese.Con memoria difensiva pervenuta con pec del 9 aprile 2026, il ricorrente, inreplica alle conclusioni del PG, ha puntualizzato i motivi di impugnazione,insistendo per l’accoglimento del ricorso.2.2.

Con il ricorso proposto nell’interesse di Diego De Glaudi con un unicomotivo si eccepisce la violazione di legge (artt. 28, 29 cod. pen., 125 cod. proc.pen.) per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea daipubblici uffici con omissione del criterio valutativo per la quantificazione delladurata, determinata in termine apodittici nel massimo edittale di cinque anni.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso di Samuele Mozzillo è inammissibile, perché fondato su motivi nonconsentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure giàprospettate in sede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.2.

Occorre al riguardo richiamare i principi di diritto che delimitano l’ambitodel giudizio di legittimità nel caso in cui si contestino le conclusioni del giudice dimerito sulla base di una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie.In primo luogo, deve ribadirsi che, ai fini del controllo di legittimità sul viziodi motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando – come nel caso di specie– la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella diprimo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le duesentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01);pertanto – con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso – il giudice diappello non è tenuto, nell’iter motivazionale della pronuncia, a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una loro valutazione globale, egli spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presentei fatti decisivi, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese leargomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01;

Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi,Rv. 277593).Peraltro, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamentodella prova, eccepito nel secondo motivo di ricorso, desumibile dal testo delprovvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dalricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione perla essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restandoil limite del devolutm in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l'intangibilità dellavalutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,S., Rv. 277758 - 01;

Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 -01).In secondo luogo, va rammentato che, essendo la cognizione della Corte dicassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della sentenzacon il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrandotra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01), alla stessa è normativamente preclusonon solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo chela sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno,dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla streguadegli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorchéipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260 - 01).Ancora in tema di limiti del sindacato di legittimità, si ribadisce che alla Cortedi cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso unadiversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunquedi attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01;

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), con conseguenteinammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, edi quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò unainammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice delmerito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;

Sez. 6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).3. Alla stregua dei principi che precedono, i tre motivi di ricorso possonoessere esaminati congiuntamente, incentrandosi tutti su un’unica questione,relativa al significato, giuridicamente rilevante, da attribuire alla presenza delMozzillo sul luogo delle rapine e della violenza esercitata sulle vittime nonché alruolo svolto rispetto all’azione delittuosa del coimputato De Glaudi: sostiene infattiil ricorrente di non essere stato concorrente nei reati (primo motivo), che a tal finei giudici di merito non avrebbero valutato dati istruttori prospettati dalla difesa(secondo motivo), che nessun rafforzamento dell’altrui condotta criminosa vi erastato (terzo motivo), vertendosi in ipotesi di connivenza non punibile.Non è in discussione il principio di diritto secondo cui in tema di concorso dipersone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commessoda altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agentemantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcuncontributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributopartecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che sirealizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosao un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesionealla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953 –01).Ciò che viene in rilievo è, invece, la valutazione della condotta del ricorrente,per profili attinenti esclusivamente al merito, definiti dalla Corte di appello intermini logici e coerenti con le acquisizioni processuali, insuscettibili di censure dilegittimità in base ai criteri richiamati in precedenza.4.

La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti accaduti la notte del 2novembre 2021 in Volpiano alla stregua degli atti acquisiti in ragione del rito, inrelazione a tre rapine, di cui una tentata, realizzate secondo uno stesso modusoperandi (le persone offese, viaggianti sulla loro vettura, erano affiancate da unao due automobili, in modo da arrestarne la marcia; le vittime erano poi accusatedi essere autrici di un furto e sottoposte ad una forzata perquisizione personale edell'autoveicolo, con successiva sottrazione di beni e aggressione con armiimproprie, causa di lesioni personali).La partecipazione del Mozzillo alle rapine in danno di Matteo Fontana (capo A)e di Marco Giacalone (capo D) nonché la responsabilità per i connessi reati dilesioni personali cagionate alle vittime (capi B ed E) e al porto della mazza dabaseball (capo C) muovono dal presupposto – non oggetto di contestazione – chel’imputato fosse presente alle azioni aggressive e predatorie nei confronti delseguenti della sentenza di primo grado).In particolare, è stato evidenziato che, sulla base di quanto dichiarato daMatteo Fontanam l’auto Panda blu sulla quale viaggiava il ricorrente – auto cheaveva bloccato la manovra di fuga – era arrivata sin dall’inizio dell’aggressione,con evidente supporto all’azione predatoria posta in essere dal De Glaudi.Quest’ultimo, inoltre, in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto haconfermato che la sera dei fatti – poco tempo prima, quindi, delle rapine – si eraincontrato con il Mozzillo per intraprendere le ricerche degli autori di un furto nelproprio capannone; identica dichiarazione ha reso l’altro complice, Marco Tappari.In seguito i tre fermarono per strada persone “a caso”, rapinandole edaggradendole fisicamente, con il pretesto di reperire la refurtiva, conclusione,quanto al Mozzillo, che si basa sui seguenti elementi di prova, ritenuti decisivi: egliera nell’auto che bloccò da tergo la vittima, impedendole di fuggire; non avvisò leforze dell’ordine, come disse al Fontana, all’evidente scopo di tranquillizzarlo e difavorire in tal modo l’azione delittuosa del complice; dopo l’aggressionematerialmente posta in essere dal De Glaudi, si allontanò con lui e con l’altrooccupante della Fiat Panda, ingenerando nella vittima la riferita convinzione chesi trattasse di complici del suo aggressore.Ulteriore argomento di carattere logico riportato dalla corte di merito riguardala rapina ai danni del Giacalone, anch’essa avvenuta con il diretto coinvolgimentodel Mozzillo, di qualche ora precedente ai fatti di cui ai capi A, B e C, a confermache non si trattò di una presenza casuale, priva di programmazione e di finalità disupporto all’azione dell’amico De Glaudi.

Il ricorrente, infatti, era a bordo dellastessa auto che intercettò quella del Giacolone e la inseguì, costringendo ilconducente a fermarsi, per poi consentire al De Glaudi di sorprendere la vittima inprossimità di casa.L’esclusione della connivenza non punibile ha trovato, quindi, sufficientiargomenti di ordine logico, basati sugli atti di indagine, attestanti il ruolo delMozzillo che rimase sul posto per dare manforte al complice e rafforzare il suoproposito criminoso, in tal modo accrescendo la valenza intimidatoria delle azionipredatorie, realizzate non da un solo soggetto, ma da più persone riunite.5.

Anche il ricorso di Diego De Glaudi è inammissibile per manifestainfondatezza del motivo.Sostiene il ricorrente che “anche nel caso di sentenze emesse ai sensi dell’art.599-bis c.p.p., il giudice non è esonerato dall’obbligo motivazionale in merito allacommisurazione della durata della pena accessoria quando la legge stabilisce unlimite di durata minimo ed uno massimo” (pag. 3).Non considera, tuttavia:

a) che il giudice di appello, in caso di accoglimentodell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto allasostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici,applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinqueanni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata siacomplessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzionenon sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020,Guerretta, Rv. 278806 – 01);

b) che nel caso di specie, la Corte di appello haridotto la pena inflitta al De Glaudi ad anni quattro e mesi dieci di reclusione,sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per ladurata di anni cinque, correttamente applicando l’art. 29 cod. pen. che impone –senza margini di discrezionalità – in caso di condanna alla reclusione per un temponon inferiore a tre anni l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Luciano Imperiali