Cassation court partially allows appeal against theft conviction, annulling only the substitute penalty section due to omitted consideration of a detention request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Antonio Chirone's appeal against his theft conviction, annulling only the portion regarding substitute penalties. The appellant argued the lower court omitted his timely request for home detention, violating procedural rights. The court rejected the claim that the theft charge was flawed but found the lower court failed to address the specific request for alternative sentencing, necessitating a remand for that specific issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 121 cod. proc. pen.: A criminal judgment must explicitly address all timely requests for substitute penalties; failure to do so requires annulment with remand for consideration of that specific request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Lidia Giorgio, che ha chiesto l’annullamento parziale conrinvio.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 07/11/2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 20/06/2023 che hacondannato Chirone Antonio alla pena di giustizia per il delitto allostesso ascritto (artt. 648-bis, 99, comma quarto, cod. pen.).2.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, Chirone Antonio,articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchémanifestamente illogica in relazione all’art. 648-bis cod. pen.; la Cortedi appello ha errato nel non riqualificare il fatto come furto, attesol’esito degli accertamenti effettuati a mezzo Gps che dimostravano chepoche ore dopo la attivazione il mezzo si trovava già presso laabitazione del ricorrente.2.2.
Vizio della motivazione per omessa pronuncia su unpunto decisivo oggetto di memoria ex art. 121 cod. proc. pen.; la difesaha rilevato la totale pretermissione della istanza avanzata al fine digiungere alla applicazione di pene sostitutive con memoria del17/10/2025 (detenzione domiciliare sostitutiva).3. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni cheseguono.4. Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quantototalmente versato in fatto e reiterativo, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che nel richiamare in modo logicoed argomentato gli elementi emersi a carico del ricorrente hacorrettamente qualificato la condotta, in senso del tutto conforme algiudice di primo grado, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. anche inconsiderazione degli accertamenti espletati e delle condizioni di fattoemergenti al momento del sopralluogo da parte del personaleoperante, in assenza di qualsiasi effettiva indicazione in senso contrarioo allegazione probatoria rilevante da parte del ricorrente (pag. 1quanto all’esito del sequestro, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017,Quattrocchi, Rv. 271553-01;
Sez. 2., n. 30842 del 03/04/2013,Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 22992 del 21/02/2013, Roma,Rv.256056-01).5. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Dallaconsultazione degli atti, oltre che dalla puntuale allegazione della partericorrente, è emerso come con memoria del 17/10/2025 fosse stataformulata istanza per accedere alla applicazione di pene sostitutive. Sideve osservare come della memoria, tempestivamente depositata, edella istanza ivi contenuta non si dia atto nella decisione impugnata,sicché la motivazione risulta omessa. La decisione sul punto dovràdunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appelloprovveda sulla istanza devoluta nell’ambito della propria pienadiscrezionalità.6.
All’inammissibilità nel resto del ricorso conseguel’affermazione irrevocabile di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod.pro. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Lecce.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR IGNAZIO PARDO