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Sentenza — n. 16187/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court's sentence for omitting statutory fine and sets fine at 60 euros.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16187/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Gorizia Tribunal's sentence solely for failing to impose the mandatory fine required by Article 640 of the Penal Code. The appellant argued that the omission violated the law, while the prosecution requested annulment with remittal. The court ruled that because the fine is a 'bound discretion' with clear statutory parameters, the appellate court could directly determine the amount without remitting the case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.: When a lower court omits a mandatory fine prescribed by law, the appellate court may annul the decision without remittal and directly determine the fine if the elements for a bound discretion are present.

Parole chiave

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omission of mandatory fine bound discretion principle annulment without remittal Article 640 Penal Code appellate court jurisdiction perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia propone ricorso il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Trieste, articolando un unico motivo concui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di leggeper omessa applicazione della pena pecuniaria.3.
Art. 640 cod. pen.
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla penapecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., ela sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua.L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art.
Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
pen., ela sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua.L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma 1,lett.
art. 640 cod. pen
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla penapecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., ela sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua.L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017
Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024
Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026
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Testo completo

a Florentia, nata in Romania il 16/10/1958;avverso la sentenza del 16/07/2025 del Tribunale di Gorizia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per ladeterminazione della pena pecuniaria.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Gorizia, Dimapena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia propone ricorso il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Trieste, articolando un unico motivo concui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di leggeper omessa applicazione della pena pecuniaria.3. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla penapecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., ela sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua.L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, potendo questa Corte procederedirettamente a determinare la pena pecuniaria, trattandosi di ‘discrezionalitàvincolata’, atteso che risultano forniti dal giudice di merito, ed esplicitati nelprovvedimento impugnato, gli elementi per poter valutare la congruità deltrattamento sanzionatorio ed essendo dunque superflui ulteriori accertamenti(Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n.31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01; Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026,Visentin, non mass.).Invero, il giudice di merito, avuto riguardo alle modalità della condotta edalla intensità del dolo, ha ritenuto di determinare la pena detentiva in misuralievemente discostata dal valore minimo della forbice edittale; con le dovuteproporzioni, avuto riguardo alla forbice edittale prevista per la pena pecuniaria(da euro 51 a euro 1.032) e considerate le ragioni esposte nella sentenzaimpugnata per giustificare l’esercizio della discrezionalità in punto di trattamentosanzionatorio, la multa deve essere determinata in euro 60,00.La non particolare complessità della questione proposta con i motivi diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazionedella pena pecuniaria che determina in euro 60,00 di multa.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente