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Sentenza — n. 16179/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against substitute residence obligation measure due to lack of new facts altering risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16179/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to replace home detention with a residence obligation. The appellant argued that the passage of time since the crime and his current employment status should have reduced the risk of reoffending, but the court found no new facts to alter the original risk assessment. The court ruled that the 'silent time' since the crime is irrelevant for revocation proceedings, focusing only on post-measure execution time and any new evidence of reduced danger.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 299 cod. proc. pen.: The court must re-examine conditions for restrictive measures based on new facts, while the 'silent time' since the crime is only relevant for initial measures, not for revocation or substitution.

Parole chiave

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substitute precautionary measure residence obligation home detention risk assessment new facts requirement silent time relevance inadmissible appeal riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Inosservanza e falsa applicazione della legge penale,violazione di norme processuali con riferimento all’art. 274 cod.
Art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
con specifica considerazione di tutte le allegazioni difensivereiterate in questa sede) con corretta applicazione del principio didiritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il c.d."tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essereoggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett.
Art. 299 cod. proc. pen.
Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 299cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc.pen
Inosservanza e falsa applicazione della legge penale,violazione di norme processuali con riferimento all’art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito
Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano
Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro
Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento
Sez. 1, n. 19521 del 15/04/2010, D'Agostino
Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, Massone Brega
Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta
17896 del 09/01/2009, Massone Brega, Rv.243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv.
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Testo completo

le di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale Laura Condemi, che ha chiesto che il ricorsovenga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Favara,che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguentestatuizione.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza del 22/12/2025 il Tribunale di Venezia, harigettato l’appello presentato nell’interesse di Di Vara Francescoavverso il provvedimento del Tribunale di Verona del 20/11/2025, conil quale è stata applicata, in sostituzione della misura cautelare egliarresti domiciliari, la misura dell’obbligo di dimora, con obbligo dipermanenza notturna in relazione alle imputazioni allo stesso ascrittedi associazione per delinquere, sei episodi di truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche tentata, autoriciclaggioaggravato dalla transnazionalità, oltre a diversi episodi di riciclaggio.2.

Di Vara Francesco, a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportanonei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza e falsa applicazione della legge penale,violazione di norme processuali con riferimento all’art. 274 cod. proc.pen., nonché vizio della motivazione perché contraddittoria emanifestamente illogica, oltre che carente nel sostenere la decisioneimpugnata; il ricorrente dopo aver richiamato il contenuto delprovvedimento impugnato ha sostenuto il travisamento della istanza direvoca presentata, atteso che era stato proposto come elemento divalutazione non solo il decorso del tempo trascorso dalla applicazionedella misura, ma anche la valutazione della attualità del pericolo direiterazione del reato proprio in correlazione all’elemento temporale,da ritenere qualificato sia quanto alla risalenza del fatto, che tenutoconto della piena osservanza delle prescrizioni imposte, unitamenteagli ulteriori elementi allegati dalla difesa (con particolare riferimentoalla personalità dell’imputato ed allo svolgimento di attività lavorativa,in assenza di ulteriori pendenze processuali e di un precedente del tuttodatato).

Il Tribunale aveva omesso di considerare tale pluralità dielementi ed aveva richiamato in modo illogico come decisivo il datoterritoriale riferito al capo 3) della imputazione; contraddittorio ancheil richiamo, quale unico elemento sopravvenuto a carattere negativo,della condanna del ricorrente in primo grado alla pena di cinque annidi reclusione, oltre alla multa, atteso che in realtà tale decisione avevadecisamente alleggerito la posizione del ricorrente dimezzando ilnumero e la consistenza della imputazioni ed escludendo la ricorrenzadella aggravante della transnazionalità, con incidenza sulla prognosi dipericolosità, con conseguente mera apparenza della motivazione.2.2.

Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 299cod. proc. pen., con particolare riferimento alla oggettivapretermissione della portata del giudizio di merito quanto allapericolosità del ricorrente.2.3. Vizio della motivazione perché carente tenuto contodegli elementi a sostegno proposti dalla difesa in sede di giudiziocautelare, con particolare riferimento alla dichiarazione del Di Vara, cheaveva sostenuto la propria estraneità ai fatti e il proprioallontanamento dal contesto di riferimento.3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi tra loro e basati su argomentazionisovrapponibili. Il ricorrente ha, denunciato, con diverse formulazioni(violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio dellamotivazione), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta daapparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendoriscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificarela sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Di Vara inconsiderazione del decorso di un lasso di tempo, ritenutoconsiderevole, tra la applicazione della misura e la data di realizzazionedei fatti oggetto di imputazione.

Ciò posto, si deve in via preliminarerichiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare lasussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo,dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata siagiuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine adeventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti osopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadroprobatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò inragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della naturaautonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del27/10/2021, D’Ippolito, Rv.282292-01;

Sez. 2, n. 18130 del13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01).Il Tribunale, nel caso in esame, ha ampiamente motivato, (pag. 2e seg. con specifica considerazione di tutte le allegazioni difensivereiterate in questa sede) con corretta applicazione del principio didiritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il c.d."tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essereoggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone lamisura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art.299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura,rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendoqualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenutoda cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delleoriginarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020,Barbaro, Rv. 278999-01;

Sez.2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv.282590-01). Le argomentazioni spese dal Tribunale - con le quali ilricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a proporne unalettura alternativa e parcellizzata (sia quanto alla intervenuta condannaad una consistente pena detentiva che quanto alla connotazione delfatto) - hanno escluso la presenza di ulteriori elementi di sicura valenzasintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momentodell’emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì dellaparticolare gravità delle condotte oggetto di contestazione cheportavano ad una rilevante condanna del ricorrente, elemento valutatonella sua obiettiva portata a prescindere dalle iniziali contestazionielevate.

In conclusione, è stata correttamente ritenuta la nonsignificatività del tempo decorso dall’applicazione della misuracautelare in correlazione alle circostanze allegate dalla difesa,complessivamente disattese, con argomentazioni logiche e del tuttoprive di aporie (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D’Agostino, Rv.247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, Massone Brega, Rv.243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01).5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alversamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUIGI AGOSTINACCHIO