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Sentenza — n. 16143/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of permitted legal violation arguments regarding preventive seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the suspicion of money laundering was illogical and insufficiently motivated. The Court rejected this, finding the appeal's sole ground was either procedurally impermissible or manifestly unfounded based on the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; In cassation appeals against preventive seizure orders, the appeal is admissible only for legal violations, and generic or manifestly unfounded grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure money laundering cassation appeal inadmissibility fumus commissi delicti legal violation procedural admissibility confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo.E dedotta la violazione di legge con riferimento all’art. 125 cod.
art. 273 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366
per le misure cautelaripersonali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366).2.
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Testo completo

5 dal Tribunale di Venezia, sezione delriesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-biscod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo,che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che l’avv. Pietro Speranzoni, difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte;RITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha confermato il decreto emessoin data 03/11/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunaleaveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza disposto a fini impeditivi dalla poliziagiudiziaria della vettura Ferrari GTC4 targata FX111HN nell’ambito del procedimento chevedeva indagata Shannon Hudorovic per il delitto di riciclaggio di tale mezzo, provento delreato di autoriciclaggio realizzato da Richard Levak, fratello del suo compagno e trasferitoalla società da lei amministrata.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo.E dedotta la violazione di legge con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen, permotivazione apparente e comunque manifestamente illogica in punto di sussistenza di fumusdel delitto di riciclaggio.Si assume che alla Hudorovich è esclusivamente ascrivibile l’acquisto di un veicolo cheè poi risultato “provento di truffa”, così si legge nel ricorso (pag. 3); rispetto allaconsapevolezza di costei circa l’illecita provenienza di tale bene, gli elementi evidenziati dalcollegio della cautela sono “eccentrici”, “meramente suggestivi” e semplici “elementi disospetto”, in particolare:-l’odierna ricorrente, all’epoca del fatto, intratteneva una relazione sentimentale con unsoggetto (Levak Maverik) non coinvolto nelle indagini;- l’autovettura Ferrari acquistata dalla indagata ed oggetto di sequestro preventivo èstata trovata nella materiale disponibilità di altra persona, pure estranea alla vicenda;- la circostanza che la Hudorovich vivesse allo indirizzo di residenza dei due coindagatinon comprova una convivenza tra loro e, soprattutto, una comunanza di vita tale da farpresumere la condivisione di un progetto illecito.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile poiché l’unico motivo dedotto, in parte, non è consentito,mentre per altra parte è palesemente generico e comunque manifestamente infondato.1.1.Va innanzi tutto ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erroresin iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ocomunque meramente apparente perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezzae ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).1.2. Tanto premesso, la prospettata manifesta illogicità del provvedimento impugnatoè deduzione non consentita in questa sede e pertanto non scrutinabile.Del tutto generico e comunque palesemente privo di fondamento è l’ulteriore profilo dimera apparenza della motivazione.Il Tribunale del riesame, in punto di fumus del reato di riciclaggio in capo all’odiernaricorrente, ha approntato un apparato argomentativo che è esistente e perfettamenteintellegibile nel suo percorso logico, fondato su elementi per nulla eccentrici o meramentesuggestivi, bensì su obiettive risultanze investigative, mai contestate dalla difesa eraccordate tra loro sul piano della loro concatenazione temporale e logica, così compiendouna valutazione completa e coerente.Dato atto della querela sporta da Sasso Pina in ordine alla truffa subìtanell’operazione di vendita della vettura Ferrari Roma targata GJ194W effettuata il 25 giugno2025 in favore di Levak Richard al prezzo di euro 220.000,00 (costui aveva ricevuto l’auto inconsegna ed esibito una falsa ricevuta del bonifico bancario di pagamento del prezzo, inconcreto mai effettuato), il collegio della cautela ha illustrato le peculiari vicende successivealla denunciata azione fraudolenta evidenziando:-che il giorno 2 luglio 2025 Levak Richard aveva predisposto una falsa dichiarazione diradiazione del veicolo per esportazione in Germania, di fatto mai avvenuta, nella circostanzaaveva consegnato le targhe ed i documenti del mezzo, ottenendo un nuovo documento dicircolazione per la vendita all’estero;-che il giorno appena successivo (3 luglio 2025) Levak Richard aveva stipulato uncontratto di permuta della Ferrari Roma, provento di truffa, con la vettura Ferrari GTC4targata FX111Hn che aveva trasferito a sé stesso, mentre la Ferrari Roma era stata posta invendita, previa reimmatricolazione con nuova targa, venendo quindi rimessa in circolazionenel mercato nazionale, con conseguente autoriciclaggio in capo a Levak Richar il cui profittodiretto era la Ferrari GTC4 ottenuta in permuta;-che immediatamente dopo Levak Richard aveva trasferito la Ferrari GTC4 ricevuta inpermuta e profitto dell’autoriciclaggio dapprima alla società Pagotto s.r.l.s. amministrata dalfratello Alex, poi alla Pavan s.r.l.s. gestita dalla ricorrente Hudorovic Shannon, compagna diLevac Maveric (fratello gemello di Richard) e dimorante presso la famiglia Levac ove il 25ottobre 2025 l’auto in questione era stata trovata e sottoposta a sequestro.Alla stregua di tale precisa ricostruzione, il Tribunale del riesame ha quindi ravvisato incapo alla Hudorovich il fumus del delitto di riciclaggio della Ferrari GTC4, provento del reatodi autoriciclaggio ascrivibile a Levak Richard; al riguardo ha evidenziato come la vettura erastata oggetto di vorticosi ed ingiustificati passaggi di proprietà meramente formali, spiegabilisolo con l’esigenza di ostacolarne la riconducibilità a Levach Richard, rimanendo, tuttavia, difatto nella disponibilità di quest’ultimo che nel corso di un controllo operato il 16 luglio 2025era stato trovato alla guida della stessa e nell’occasione aveva esibito la patente di guida delfratello gemello allo scopo di occultare la propria identità.La conoscenza e consapevolezza di tale finalità in capo alla Hudorovic, quantomenosul piano indiziario richiesto nei procedimenti di cautela reale, è stata ricavata dal collegiodella cautela in via logica dalla assenza di ragioni che giustificassero l’intestazione dell’autoalla sua società, unitamente alla stretta relazione e convivenza anagrafica con il compagnoMeveric ma anche con il di lui fratello Richard.Si tratta di un quadro compiutamente delineato e del tutto adeguato, dovendosi ricordare che , in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus commissidelicti, presupposto del sequestro preventivo, deve verificare -proprio come avvenuto nellaspecie -l'esistenza di concreti elementi indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento allacondotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamenteassurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelaripersonali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366).2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA BORIO MARCO MARIA ALMA