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Sentenza — n. 16118/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of concrete interest after suspect was located and process reopened.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16118/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Public Prosecutor's cassation appeal inadmissible because the concrete interest required for review had vanished. The suspect, Mohamed Nasri, was located on December 22, 2025, triggering the automatic revocation of the previous 'no proceedings' order and the reopening of the trial. Consequently, the appeal could no longer serve to remove any alleged prejudicial effects of the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 420-quater cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a 'no proceedings' order becomes inadmissible if the suspect is subsequently located, as this triggers the automatic revocation of the order and the reopening of the proceedings, thereby extinguishing the concrete interest necessary for the appeal.

Parole chiave

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loss of concrete interest automatic revocation of sentence reopening of proceedings public prosecutor appeal no proceedings order ritiro della querela penale diritto di ottenere una decisione decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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Art. 420-quater cod. proc. pen.
Per come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la sentenza di nondoversi procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., puòessere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile pertutti i motivi di cui all'art.
Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/09/2025 proponericorso in cassazione il pubblico ministero, articolando un unico motivo con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 420-sexies, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa il 17/09/2025 ai sensi dell’art. 420-quater cod.proc.
Art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 159, ultimo comma cod. pen.
pen., anche prima dellascadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod.
art. 420-quater cod.proc. pen
Con sentenza emessa il 17/09/2025 ai sensi dell’art. 420-quater cod.proc. pen., il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confrontidi Mohamed Nasri in ordine ai reati a lui ascritti per mancata conoscenza dellapendenza del processo.2.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino
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Testo completo

sri Mohamed, nato in Tunisia il 16/12/2005;avverso la sentenza del 17/09/2025 del Tribunale di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 17/09/2025 ai sensi dell’art. 420-quater cod.proc. pen., il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confrontidi Mohamed Nasri in ordine ai reati a lui ascritti per mancata conoscenza dellapendenza del processo.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/09/2025 proponericorso in cassazione il pubblico ministero, articolando un unico motivo con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge conriferimento agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale abbia omesso di considerarequalificati elementi, indicativi della volontaria sottrazione dell’imputato allaconoscenza del processo, quali la sottoposizione a misura custodiale e lasuccessiva sottrazione all’adempimento delle prescrizioni della misura gradatadell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata in sostituzione dellaprima, nonché l’elezione di domicilio.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1.1. Per come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la sentenza di nondoversi procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., puòessere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile pertutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima dellascadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez. U, n.5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414-01).La sentenza in oggetto, inoltre, per come chiarito dalle stesse Sezioni Unite,nella pronuncia n. 5847 del 26/09/2024 cit., presenta alcune particolarità chehanno indotto la dottrina a definirla come un provvedimento "bifronte", in quantochiude una fase processuale in ragione della mancata instaurazione delcontraddittorio e, contemporaneamente, ne innesca una nuova, ossia quella dellericerche dell'imputato e della vocatio in iudicium, idonea a riaprire il processoesaurito.La disciplina prevede, poi, la revoca automatica della sentenza, checonsegue al rintraccio dell'imputato: invero, a seguito della ricezione dellarelazione di avvenuta notificazione mani della sentenza e del verbale con gliadempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 1 e 2, cod. proc. pen., il giudice ètenuto a revocare la sentenza ed a riavviare il processo.1.2.

Nella specie, dagli atti successivi al ricorso, pervenuti a questa Corte,risulta che la sentenza di non doversi procedere, qui impugnata, contenenteanche la vocatio in iudicium per l’ipotesi di successivo rintraccio, è statanotificata a mani del Nasri in data 22 dicembre 2025: dalla relazione di notifica edal verbale di adempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 2, cod. proc. pen.,redatti dalla Questura di Bologna, risulta altresì dato avviso al Nasri dellariapertura del processo e della individuazione della data di udienza in quella del02/03/2026 avanti al giudice procedente (vedasi informativa della Questura diBologna del 22 dicembre 2025).Orbene, ciò premesso, deve rammentarsi come l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasiimpugnazione, debba essere concreto e persistere sino al momento delladecisione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165-01).Con specifico riferimento, poi, al ricorso per cassazione del pubblicoministero, diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, leSezioni Unite hanno altresì precisato che l'iniziativa della parte pubblica deveessere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare inrelazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumonopregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110-01).2. Conseguendo automaticamente al rintraccio del Nasri la revoca dellasentenza di non doversi procedere impugnata e la riapertura del processo,l’impugnazione da parte della pubblica accusa non risulta più sostenuta da alcuninteresse attuale e concreto e deve essere, dunque, dichiarata inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente