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Sentenza — n. 16100/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16100/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16100/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, il quale haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere ilreato estinto per remissione di querela;letta la memoria dell’Avv. Morandi, nell’interesse dell’imputato, con cui si reitera la richiestadi annullamento senza rinvio della gravata sentenza, stante la remissione di querela,nonché, in via meramente subordinata, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatacon riferimento agli altri motivi sviluppati nel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato lacondanna, pronunciata dal giudice di primo grado, nei confronti di Giuseppe Vivona per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 16100/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen., deve rilevarsi, dunque, che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.Si osserva, infine, che, in mancanza di diversi accordi sul punto, va disposta la condannadell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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remissione della pena inadempimento reiterato debito insoddisfatto sospensione di pena pagamento dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato lacondanna, pronunciata dal giudice di primo grado, nei confronti di Giuseppe Vivona per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
pen., deve rilevarsi, dunque, che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.Si osserva, infine, che, in mancanza di diversi accordi sul punto, va disposta la condannadell'imputato al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

e d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, il quale haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere ilreato estinto per remissione di querela;letta la memoria dell’Avv. Morandi, nell’interesse dell’imputato, con cui si reitera la richiestadi annullamento senza rinvio della gravata sentenza, stante la remissione di querela,nonché, in via meramente subordinata, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatacon riferimento agli altri motivi sviluppati nel ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato lacondanna, pronunciata dal giudice di primo grado, nei confronti di Giuseppe Vivona per ilreato di cui all’art. 646 cod. pen.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa chiede, in via preliminare, che il reato ascritto siadichiarato estinto per remissione di querela, presentata della persona offesa in data 1ottobre 2025 e contestualmente accettata dall’imputato. 2.2 Con ulteriori censure, prospettate in via meramente subordinata all’invocataestinzione del reato, la difesa deduce, col secondo e terzo motivo, violazione di leggesostanziale, in relazione all’art. 646 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere laCorte distrettuale erroneamente affermato la sussistenza dell’ascritto reato di appropriazioneindebita. 2.3 Con i motivi quarto e quinto, si duole di vizio motivazionale, in relazioneall’elemento soggettivo dell’ascritto reato, erroneamente ravvisato dalla Corte d’appello, inmaniera, peraltro, non conforme rispetto ai principi giurisprudenziali in tema diamministratore di diritto. 2.4 Col sesto motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancatarideterminazione del trattamento sanzionatorio.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Deve preliminarmente rilevarsi che, come dedotto da ricorrente, successivamentealla decisione impugnata pronunciata in data 8 maggio 2025 e depositata il 9 giugno 2025è stata presentata, in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenzadi secondo grado, remissione di querela da parte della Playrent s.r.l., in data 1 ottobre 2025presso il C.do Stazione CC. Di Forlì, contestualmente e ritualmente accettata dall’imputato.Per pacifica giurisprudenza di legittimità, «la remissione di querela, intervenuta inpendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reatoche prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice dilegittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; in seguito, ex plur., v. Sez. 2, n. 18680 del28/04/2010, Lo, Rv. 247088 – 01; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 – 01:«la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determinal'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e iltravolgimento delle statuizioni civili collegate»): condizione, quest’ultima, che ricorre nel casodi specie.

2. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen., deve rilevarsi, dunque, che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.Si osserva, infine, che, in mancanza di diversi accordi sul punto, va disposta la condannadell'imputato al pagamento delle spese processuali.

3. Ne consegue che la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio, peressere il reato estinto per remissione di querela da parte della persona offesa; l’imputato ècondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO LUIGI AGOSTINACCHIO