Sentenza — n. 16094/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata in data 24/10/2025, il Tribunale di Avezzano - riqualificata l'imputazione di ricettazione di un muletto a norma dell'art. 712 cod. pen. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Di Giampietro in quanto il reato è estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Sentenza — n. 16094/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 712 cod. pen. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Di Giampietro in quanto il reato è estinto per prescrizione.
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osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: DI GIAMPIETRO GIUSEPPE nato a AVEZZANO il 09/10/1965 avverso la sentenza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di AVEZZANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza deliberata in data 24/10/2025, il Tribunale di Avezzano - riqualificata l'imputazione di ricettazione di un muletto a norma dell'art. 712 cod. pen. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Di Giampietro in quanto il reato è estinto per prescrizione.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Avezzano ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila,denunciando, nei termini di seguito enunciati nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha considerato la testimonianza di De Renzis lì dove aveva riferito che l'imputato non era riuscito a utilizzare il muletto non disponendo dei codici di accesso e l'impossibilità per Trabucco (che gli aveva ceduto il muletto) di fornirglieli.
3. Il ricorso deve essere accolto. La stessa sentenza impugnata dà atto, da un lato, che l'imputato non riusciva a mettere in moto il muletto per la mancata conoscenza dei codici di accesso e, dall'altro, che Trabucco (il quale lo aveva ceduto all'imputato) non era stato in grado di metterlo in moto. Elementi, questi, non puntualmente valutati dalla sentenza impugnata, il che inficia la tenuta logico-argomentativa della sua motivazione, la quale si rivela del tutto incompleta e lacunosa nell'apprezzamento del complessivo compendio probatorio. Compendio che dovrà essere riesaminato, fermo restando che il giudice del rinvio conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).
4. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano.
P.Q.M.
Annull P.Q.MIARIO Claudi 2